Art. 36.
          Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi
 
  1.  In  materia  di  incompatibilita',   cumulo   di   impieghi   e
conferimento   di   incarichi   si  applica  l'art.  53  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
  2. Il dipendente regionale non  puo'  esercitare  alcun  commercio,
industria  o  professione  ne'  assumere  impieghi alle dipendenze di
privati o di enti pubblici o incarichi remunerati.
  3. Su richiesta dell'interessato, la Giunta regionale, acquisito il
parere del direttore generale o del segretario  generale  competente,
puo'   autorizzare   l'accettazione   di   incarichi   temporanei  ed
occasionali da enti pubblici o da associazioni  o  enti  privati  non
aventi fini di lucro.
  4.  Nei  casi  stabiliti  dalla legge, al dipendente regionale sono
conferiti incarichi negli enti o nelle aziende  di  cui  all'art.  49
dello Statuto Regionale.
  5.   Il  dipendente  che  si  trovi  in  una  delle  situazioni  di
incompatibilita'  di  cui  al  presente  articolo  e'  sottoposto   a
procedimento  disciplinare  se  la situazione di incompatibilita' non
cessa nel termine indicato in apposita diffida da effettuarsi a  cura
del direttore generale o segretario generale competente.