Art. 36. Incompatibilita', cumulo di impieghi e incarichi 1. In materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e conferimento di incarichi si applica l'art. 53 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni. 2. Il dipendente regionale non puo' esercitare alcun commercio, industria o professione ne' assumere impieghi alle dipendenze di privati o di enti pubblici o incarichi remunerati. 3. Su richiesta dell'interessato, la Giunta regionale, acquisito il parere del direttore generale o del segretario generale competente, puo' autorizzare l'accettazione di incarichi temporanei ed occasionali da enti pubblici o da associazioni o enti privati non aventi fini di lucro. 4. Nei casi stabiliti dalla legge, al dipendente regionale sono conferiti incarichi negli enti o nelle aziende di cui all'art. 49 dello Statuto Regionale. 5. Il dipendente che si trovi in una delle situazioni di incompatibilita' di cui al presente articolo e' sottoposto a procedimento disciplinare se la situazione di incompatibilita' non cessa nel termine indicato in apposita diffida da effettuarsi a cura del direttore generale o segretario generale competente.