Art. 10.
                        Vigilanza e sanzioni
 
  1.   Ai  sensi  dell'art.  78  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616,  i  Comuni   territorialmente
interessati  esercitano  le  funzioni  amministrative  relative  alla
vigilanza  sull'integrita'  e  conservazione  dei  fondi   tratturali
nonche'   sull'osservanza  delle  utilizzazioni  prescritte  e  delle
servitu' riconosciute.
  2. Le repressioni  degli  abusi  e  l'applicazione  delle  relative
sanzioni  sono  demandate  alla  struttura  regionale  competente  al
contenzioso, alla quale i Comuni inoltreranno i relativi rapporti.