Art. 10. Vigilanza e sanzioni 1. Ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i Comuni territorialmente interessati esercitano le funzioni amministrative relative alla vigilanza sull'integrita' e conservazione dei fondi tratturali nonche' sull'osservanza delle utilizzazioni prescritte e delle servitu' riconosciute. 2. Le repressioni degli abusi e l'applicazione delle relative sanzioni sono demandate alla struttura regionale competente al contenzioso, alla quale i Comuni inoltreranno i relativi rapporti.