Art. 11.
      Fondo per la tutela e valorizzazione del suolo tratturale
 
  1. Al finanziamento degli interventi previsti dalla presente  legge
si  provvede  con  i  proventi derivanti dalle entrate annuali per le
concessioni e vendite e  con  altri  fondi  Comunitari,  Nazionali  e
Regionali.