Art. 13.
                     Norme finali e transitorie
 
  1.  Dalla  data di entrata in vigore della presente legge, potranno
essere rilasciati rinnovi e nuove  concessioni  di  suoli  tratturali
solo  se  conformi  alle  previsioni  dell'elenco  formulato ai sensi
deli'art.  4 ed al Piano di cui all'art. 8.
  2. Per il raggiungimento di fondi interdusi puo' essere autorizzato
il passaggio e transito gratuitamente, purche' non comporti modifiche
alcune alla situazione dei luoghi.
  3.  Le  concessioni di suoli tratturali preesistenti all'entrata in
vigore della presente legge sono da considerarsi legittime, anche  se
scadute.
  La  presente  legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Molise.
   Data a Campobasso, addi' 11 aprile 1997
 
                              VENEZIALE