Art. 13. Norme finali e transitorie 1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, potranno essere rilasciati rinnovi e nuove concessioni di suoli tratturali solo se conformi alle previsioni dell'elenco formulato ai sensi deli'art. 4 ed al Piano di cui all'art. 8. 2. Per il raggiungimento di fondi interdusi puo' essere autorizzato il passaggio e transito gratuitamente, purche' non comporti modifiche alcune alla situazione dei luoghi. 3. Le concessioni di suoli tratturali preesistenti all'entrata in vigore della presente legge sono da considerarsi legittime, anche se scadute. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise. Data a Campobasso, addi' 11 aprile 1997 VENEZIALE