Art. 3.
             Ricognizione e reintegra del suolo tratturale
 
  1.  La  Regione  provvede,  sulla  base  di titoli probatori, carte
descrittive, elenchi, tracce esistenti sul territorio ed  ogni  altro
possibile   elemento,   all'accertamento,   alla  ricognizione  della
consistenza ed alla conseguente reintegra del suolo tratturale,  allo
scopo di procedere alla sua definitiva destinazione.