Art. 4.
             Tratturi da conservare al demanio regionale
 
  1.  I  tratturi,  in  quanto  beni  di  notevole interesse storico,
archeologico,   naturalistico   e   paesaggistico,   nonche'    utili
all'esercizio   dell'attivita'   armentizia,  vengono  conservati  al
demanio regionale e costituiscono  un  sistema  organico  della  rete
tratturale denominato "Parco dei tratturi del Molise".
  2. I tratturi, come sopra definiti, vengono gestiti ed amministrati
dalla  Regione  nel rispetto dei vincoli disposti dal Ministero per i
Beni Culturali ed Ambientali, al sensi della legge 1 giugno 1939,  n.
1089.
  3.  La Giunta Regionale provvedera' ad elaborare l'elenco dei suoli
tratturali costituenti il "Parco dei tratturi del Molise", cosi' come
sopra  definito,  da   sottoporre   all'approvazone   del   Consiglio
Regionale.