Art. 4. Tratturi da conservare al demanio regionale 1. I tratturi, in quanto beni di notevole interesse storico, archeologico, naturalistico e paesaggistico, nonche' utili all'esercizio dell'attivita' armentizia, vengono conservati al demanio regionale e costituiscono un sistema organico della rete tratturale denominato "Parco dei tratturi del Molise". 2. I tratturi, come sopra definiti, vengono gestiti ed amministrati dalla Regione nel rispetto dei vincoli disposti dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, al sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089. 3. La Giunta Regionale provvedera' ad elaborare l'elenco dei suoli tratturali costituenti il "Parco dei tratturi del Molise", cosi' come sopra definito, da sottoporre all'approvazone del Consiglio Regionale.