Art. 6.
                Tratturi da sclassificare ed alienare
 
  1. La Giunta Regionale, sentiti i Comuni  interessati,  provvedera'
ad   elaborare   l'elenco   dei  suoli  tratturali  irrimediabilmente
compromessi dalla presenza di manufatti e  strutture  non  amovibili.
Per tali suoli si prevede la sdemanializzazione e vendita.
  2.  A  seguito  dell'approvazione  da parte del Consiglio Regionale
dell'elenco di  cui  al  primo  comma,  il  Presidente  della  Giunta
Regionale  provvedera'  alla sclassificazione ed alla alienazione dei
suoli tratturali per i quali e' prevista la  vendita,  salvaguardando
la   continuita'   del   percorso  tratturale,  secondo  le  seguenti
priorita':
   a) possessori  attuali,  o  loro  eredi.,  sulla  base  di  titolo
legittimo.
  3.  Il  prezzo  di  vendita e' calcolato sulla base della normativa
vigente in materia  di  esproprio  ed  e'  riferito  al  terreno  non
migliorato.