Art. 6. Tratturi da sclassificare ed alienare 1. La Giunta Regionale, sentiti i Comuni interessati, provvedera' ad elaborare l'elenco dei suoli tratturali irrimediabilmente compromessi dalla presenza di manufatti e strutture non amovibili. Per tali suoli si prevede la sdemanializzazione e vendita. 2. A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Regionale dell'elenco di cui al primo comma, il Presidente della Giunta Regionale provvedera' alla sclassificazione ed alla alienazione dei suoli tratturali per i quali e' prevista la vendita, salvaguardando la continuita' del percorso tratturale, secondo le seguenti priorita': a) possessori attuali, o loro eredi., sulla base di titolo legittimo. 3. Il prezzo di vendita e' calcolato sulla base della normativa vigente in materia di esproprio ed e' riferito al terreno non migliorato.