Art. 7.
                        Piano di alienazione
 
  1.  I  soggetti  di  cui  all'art.  6  interessati all'acquisto dei
terreni tratturali, potranno presentare, entro due anni  dall'entrata
in  vigore  della  presente  legge,  apposita domanda all'Assessorato
Regionale all'Agricoltura e Foreste.
  2. Entro i sei mesi  successivi,  tenuto  conto  delle  domande  di
acquisto  pervenute,  la  Regione elabora il piano di alienazione dei
propri terreni, di cui all'articolo 6, comma 1.
  3. Il piano dovra' contenere:
   a)  l'elenco  degli  acquirenti  secondo  quanto   stabilito   dal
precedente articolo 6;
   b) i prezzi di vendita, stabiliti sulla base del valore dei suoli'
nudi al momento delia compilazione del piano;
   c) una relazione generale.
  4.  I  possessori  dei  terreni  tratturali che intendono procedere
all'acquisto ai sensi della presente legge sono  comunque  tenuti  al
pagamento delle somme dovute e non corrisposte per canoni pregressi e
sanzioni a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.