Art. 7. Piano di alienazione 1. I soggetti di cui all'art. 6 interessati all'acquisto dei terreni tratturali, potranno presentare, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda all'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste. 2. Entro i sei mesi successivi, tenuto conto delle domande di acquisto pervenute, la Regione elabora il piano di alienazione dei propri terreni, di cui all'articolo 6, comma 1. 3. Il piano dovra' contenere: a) l'elenco degli acquirenti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6; b) i prezzi di vendita, stabiliti sulla base del valore dei suoli' nudi al momento delia compilazione del piano; c) una relazione generale. 4. I possessori dei terreni tratturali che intendono procedere all'acquisto ai sensi della presente legge sono comunque tenuti al pagamento delle somme dovute e non corrisposte per canoni pregressi e sanzioni a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia.