Art. 8.
                Piano di valorizzazione dei tratturi
 
  1. La Giunta Regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunita'
Montane interessate nonche' le organizzazioni professionali agricole,
naturalistiche  e  del  tempo  libero  maggiormente  rappresentative,
provvede all'elaborazione del piano di  valorizzazione  dei  tratturi
costituenti  il  "Parco dei tratturi" che potra' collegarsi con altri
piani similari.
  2. Il  piano  di  valorizzazione  dei  tratturi  verra'  sottoposto
all'approvazione del Consiglio Regionale.
  3.  Il  piano prevedera' le destinazioni, le modalita' e gli organi
di gestione dei suoli tratturali ed e' immediatamente vincolante  nei
confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.