Art. 8. Piano di valorizzazione dei tratturi 1. La Giunta Regionale, sentiti i Comuni, le Province, le Comunita' Montane interessate nonche' le organizzazioni professionali agricole, naturalistiche e del tempo libero maggiormente rappresentative, provvede all'elaborazione del piano di valorizzazione dei tratturi costituenti il "Parco dei tratturi" che potra' collegarsi con altri piani similari. 2. Il piano di valorizzazione dei tratturi verra' sottoposto all'approvazione del Consiglio Regionale. 3. Il piano prevedera' le destinazioni, le modalita' e gli organi di gestione dei suoli tratturali ed e' immediatamente vincolante nei confronti delle amministrazioni pubbliche e dei privati.