Art. 10.
           Autonomia organizzativa del Consiglio regionale
 
  1.   Le   strutture   organizzative  del  Consiglio  regionale,  in
attuazione degli articoli  44  e  83  dello  statuto,  sono  regolate
secondo le disposizioni recate dal presente titolo.
  2.  Per  quanto  non  stabilito  nel  presente  titolo,  si intende
sostituita la  Giunta  regionale  con  l'Ufficio  di  presidenza  del
Consiglio regionale nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti con
disposizioni di legge.