Art. 10. Autonomia organizzativa del Consiglio regionale 1. Le strutture organizzative del Consiglio regionale, in attuazione degli articoli 44 e 83 dello statuto, sono regolate secondo le disposizioni recate dal presente titolo. 2. Per quanto non stabilito nel presente titolo, si intende sostituita la Giunta regionale con l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale nell'esercizio dei compiti ad essa attribuiti con disposizioni di legge.