Art. 11.
                  Dotazione organica del Consiglio
 
  1.  Il  personale del Consiglio e' posto alle dipendenze funzionali
dell'Ufficio di presidenza, fermo restando il  trattamento  giuridico
ed economico del personale regionale.
  2.  La Giunta regionale non puo' adottare provvedimenti relativi al
personale  del  Consiglio  regionale,  se  non  previa  deliberazione
dell'Ufficio di presidenza.
  3. La dotazione organica del Consiglio ed i criteri per il relativo
utilizzo sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su
proposta  dell'Ufficio  di  presidenza,  nell'ambito  della dotazione
organica complessiva del personale regionale.