Art. 11. Dotazione organica del Consiglio 1. Il personale del Consiglio e' posto alle dipendenze funzionali dell'Ufficio di presidenza, fermo restando il trattamento giuridico ed economico del personale regionale. 2. La Giunta regionale non puo' adottare provvedimenti relativi al personale del Consiglio regionale, se non previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza. 3. La dotazione organica del Consiglio ed i criteri per il relativo utilizzo sono approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di presidenza, nell'ambito della dotazione organica complessiva del personale regionale.