Art. 12.
                       Principi organizzativi
 
  1. Gli uffici del Consiglio regionale costituiscono la struttura di
servizio  per  lo  svolgimento dell'attivita' del Consiglio, dei suoi
organi e dei singoli consiglieri.
  2.  Le  strutture  del  Consiglio  regionale  sono  organizzate  in
un'unica direzione e si articolano in servizi e sezioni.
  I servizi si distinguono in:
   a)  servizi  permanenti  che  attengono a funzioni ed attivita' di
carattere continuativo;
   b) servizi temporanei per la realizzazione di specifici  progetti,
ai sensi dell'articolo 7.
  3.  Sono  altresi' previste unita' di supporto specialistico aventi
le caratteristiche descritte al comma 5 dell'articolo 4.