Art. 12. Principi organizzativi 1. Gli uffici del Consiglio regionale costituiscono la struttura di servizio per lo svolgimento dell'attivita' del Consiglio, dei suoi organi e dei singoli consiglieri. 2. Le strutture del Consiglio regionale sono organizzate in un'unica direzione e si articolano in servizi e sezioni. I servizi si distinguono in: a) servizi permanenti che attengono a funzioni ed attivita' di carattere continuativo; b) servizi temporanei per la realizzazione di specifici progetti, ai sensi dell'articolo 7. 3. Sono altresi' previste unita' di supporto specialistico aventi le caratteristiche descritte al comma 5 dell'articolo 4.