Art. 13.
                  Segretario generale del Consiglio
 
  1. La responsabilita' della direzione di  cui  all'articolo  12  e'
affidata al Segretario generale del Consiglio.
  2.  Il  Segretario  generale del Consiglio e' nominato dalla Giunta
regionale su designazione dell'Ufficio di presidenza, a cui risponde,
secondo i criteri e con le modalita' di cui  all'articolo  29  ed  e'
equiparato al direttore regionale.
  3.   Il   Segretario   generale,   in  attuazione  delle  direttive
dell'Ufficio di presidenza secondo il disposto dell'articolo 38 dello
statuto, esercita le competenze di cui  all'articolo  25,  in  quanto
applicabili.