Art. 13. Segretario generale del Consiglio 1. La responsabilita' della direzione di cui all'articolo 12 e' affidata al Segretario generale del Consiglio. 2. Il Segretario generale del Consiglio e' nominato dalla Giunta regionale su designazione dell'Ufficio di presidenza, a cui risponde, secondo i criteri e con le modalita' di cui all'articolo 29 ed e' equiparato al direttore regionale. 3. Il Segretario generale, in attuazione delle direttive dell'Ufficio di presidenza secondo il disposto dell'articolo 38 dello statuto, esercita le competenze di cui all'articolo 25, in quanto applicabili.