Art. 14.
                      Disposizioni transitorie
 
  1.  Entro  trenta  giorni  dalla  data  di  entrata in vigore della
presente legge l'Ufficio di presidenza:
   a) definisce le competenze della Segreteria generale, dei  servizi
e delle unita' di supporto specialistico;
   b) designa il Segretario generale;
   c)   propone  al  Consiglio  regionale  la  dotazione  organica  e
definisce i criteri per la organizzazione dei servizi.