Art. 14. Disposizioni transitorie 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di presidenza: a) definisce le competenze della Segreteria generale, dei servizi e delle unita' di supporto specialistico; b) designa il Segretario generale; c) propone al Consiglio regionale la dotazione organica e definisce i criteri per la organizzazione dei servizi.