Art. 15.
                        Procedure concorsuali
 
  1. Per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica  del
Consiglio  regionale,  l'Ufficio  di presidenza si avvale di concorsi
unici, nel  rispetto  di  criteri  stabiliti  da  una  programmazione
annuale  tra  Giunta  e  lo  stesso Ufficio di presidenza. I concorsi
unici sono banditi  dalla  Giunta  previa  intesa  con  l'Ufficio  di
presidenza,  anche  in  relazione  alla ripartizione di posti messi a
concorso.
  2. Per particolari e specifiche esigenze connesse  alla  necessita'
di  acquisire  figure  professionali,  l'Ufficio  di  presidenza,  su
proposta del Segretario generale, nell'ambito del 10 per cento  della
quota   dirigenziale   assegnata   dal  contingente,  puo'  conferire
incarichi  ad  esperti  mediante  contratto  privatistico   a   tempo
determinato.