Art. 15. Procedure concorsuali 1. Per la copertura dei posti vacanti della dotazione organica del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza si avvale di concorsi unici, nel rispetto di criteri stabiliti da una programmazione annuale tra Giunta e lo stesso Ufficio di presidenza. I concorsi unici sono banditi dalla Giunta previa intesa con l'Ufficio di presidenza, anche in relazione alla ripartizione di posti messi a concorso. 2. Per particolari e specifiche esigenze connesse alla necessita' di acquisire figure professionali, l'Ufficio di presidenza, su proposta del Segretario generale, nell'ambito del 10 per cento della quota dirigenziale assegnata dal contingente, puo' conferire incarichi ad esperti mediante contratto privatistico a tempo determinato.