Art. 18.
                  Indirizzo politico-amministrativo
 
  1. Competono alla Giunta regionale:
   a) la definizione degli obiettivi generali  dell'azione  regionale
delle  politiche  da  perseguire,  dei risultati da raggiungere e dei
programmi da attuare, nonche' dei relativi  vincoli  di  tempo  e  di
costo;
   b)  la  quantificazione  delle  risorse  economico-finanziarie  da
destinare alle diverse finalita', ivi comprese quelle  relative  alle
risorse  umane, tecnologiche e strumentali, nonche' l'assegnazione di
quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative;
   c)  la  determinazione  della  dotazione  organica   di   ciascuna
direzione regionale;
   d)  la  individuazione, all'interno delle direzioni regionali, dei
servizi  permanenti  e  temporanei,  delle   posizioni   dirigenziali
individuali di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 e di cui all'art. 7;
   e)  la  individuazione  dei  servizi  non compresi nelle direzioni
regionali di cui all'art. 8;
   f) il conferimento degli incarichi di  funzione  dirigenziale,  ai
sensi dell'art. 28;
   g)  la  verifica  dei risultati e della rispondenza dell'attivita'
gestionale agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti e l'adozione dei
provvedimenti conseguenti;
   h) la soluzione  di  eventuali  conflitti  di  competenza  tra  le
direzioni regionali;
   i)  la  cura dei rapporti di tipo politico esterni ai vari livelli
istituzionali, ferme restando le competenze proprie dei dirigenti;
   l) la fissazione dei criteri per la nomina dei responsabili  delle
sezioni.
  2. Con riferimento alla dotazione organica del Consiglio regionale,
le  funzioni di cui al precedente comma 1 competono, per i punti b) e
c) al Consiglio regionale  e  per  gli  altri  punti  all'Ufficio  di
presidenza del Consiglio regionale.
  3.  La  Giunta  regionale  approva le convenzioni, gli accordi e le
intese di interesse della Regione con soggetti  pubblici  e  privati,
organizzazioni di categoria e sindacali.
  4.  La  Giunta  regionale  presenta  al  Consiglio,  in allegato al
disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale  e  pluriennale,
una relazione sullo stato dell'amministrazione.