Art. 18. Indirizzo politico-amministrativo 1. Competono alla Giunta regionale: a) la definizione degli obiettivi generali dell'azione regionale delle politiche da perseguire, dei risultati da raggiungere e dei programmi da attuare, nonche' dei relativi vincoli di tempo e di costo; b) la quantificazione delle risorse economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita', ivi comprese quelle relative alle risorse umane, tecnologiche e strumentali, nonche' l'assegnazione di quote di bilancio alle diverse articolazioni organizzative; c) la determinazione della dotazione organica di ciascuna direzione regionale; d) la individuazione, all'interno delle direzioni regionali, dei servizi permanenti e temporanei, delle posizioni dirigenziali individuali di cui all'art. 4, commi 3, 4 e 5 e di cui all'art. 7; e) la individuazione dei servizi non compresi nelle direzioni regionali di cui all'art. 8; f) il conferimento degli incarichi di funzione dirigenziale, ai sensi dell'art. 28; g) la verifica dei risultati e della rispondenza dell'attivita' gestionale agli obiettivi e agli indirizzi stabiliti e l'adozione dei provvedimenti conseguenti; h) la soluzione di eventuali conflitti di competenza tra le direzioni regionali; i) la cura dei rapporti di tipo politico esterni ai vari livelli istituzionali, ferme restando le competenze proprie dei dirigenti; l) la fissazione dei criteri per la nomina dei responsabili delle sezioni. 2. Con riferimento alla dotazione organica del Consiglio regionale, le funzioni di cui al precedente comma 1 competono, per i punti b) e c) al Consiglio regionale e per gli altri punti all'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale. 3. La Giunta regionale approva le convenzioni, gli accordi e le intese di interesse della Regione con soggetti pubblici e privati, organizzazioni di categoria e sindacali. 4. La Giunta regionale presenta al Consiglio, in allegato al disegno di legge di approvazione dei bilanci annuale e pluriennale, una relazione sullo stato dell'amministrazione.