Art. 19. Qualifica dirigenziale 1. La dirigenza regionale e' ordinata nell'unica qualifica di "dirigente" ed e' articolata secondo criteri di omogeneita' di funzioni e di graduazione delle responsabilita' e dei poteri. 2. Ai dirigenti sono affidate dalla Giunta regionale e dai direttori regionali, per le rispettive competenze, secondo le disposizioni della presente legge e della contrattazione collettiva per l'area della dirigenza: a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti; b) funzioni di direzione di strutture organizzative temporanee; c) funzioni ispettive, di vigilanza e di valutazione che si estrinsecano nella verifica, mediante comparazione dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialita' e del buon andamento dell'azione amministrativa; d) funzioni di prestazioni professionali di consulenza di studio e di ricerca; e) funzioni di raccolta elaborazione e distribuzione dati ed informazioni nell'ambito del sistema informativo regionale. 3. Gli incarichi di direzione delle strutture dirigenziali sono articolati nei seguenti livelli di responsabilita': a) direttore regionale; b) dirigente di servizio.