Art. 19.
                       Qualifica dirigenziale
 
  1.  La  dirigenza  regionale  e'  ordinata  nell'unica qualifica di
"dirigente" ed  e'  articolata  secondo  criteri  di  omogeneita'  di
funzioni e di graduazione delle responsabilita' e dei poteri.
  2.  Ai  dirigenti  sono  affidate  dalla  Giunta  regionale  e  dai
direttori  regionali,  per  le  rispettive  competenze,  secondo   le
disposizioni  della  presente legge e della contrattazione collettiva
per l'area della dirigenza:
   a) funzioni di direzione di strutture organizzative permanenti;
   b) funzioni di direzione di strutture organizzative temporanee;
   c) funzioni ispettive,  di  vigilanza  e  di  valutazione  che  si
estrinsecano  nella  verifica,  mediante comparazione dei costi e dei
rendimenti, della realizzazione degli obiettivi,  della  corretta  ed
economica  gestione delle risorse pubbliche, dell'imparzialita' e del
buon andamento dell'azione amministrativa;
   d) funzioni di prestazioni professionali di consulenza di studio e
di ricerca;
   e) funzioni di  raccolta  elaborazione  e  distribuzione  dati  ed
informazioni nell'ambito del sistema informativo regionale.
  3.  Gli  incarichi  di  direzione delle strutture dirigenziali sono
articolati nei seguenti livelli di responsabilita':
   a) direttore regionale;
   b) dirigente di servizio.