Art. 2. Obiettivi e criteri generali 1. Per le finalita' di cui all'articolo 1 la disciplina dell'organizzazione degli uffici e della dirigenza e' ispirata ai seguenti criteri generali: a) attuazione del principio della distinzione tra competenze e responsabilita' degli organi di indirizzo politico e della dirigenza; b) riorganizzazione degli uffici coerente con l'obiettivo dell'attuazione dei principi di decentramento delle funzioni amministrative operative e dei relativi servizi agli enti locali in attuazione della legge 8 giugno 1990, n. 142 e del principio di sussidiarieta' di cui alla legge 30 dicembre 1989, n. 439; c) articolazione e individuazione degli uffici in rapporto alle effettive funzioni e servizi di competenza regionale, secondo criteri di flessibilita' organizzativa e ottimizzazione della gestione delle risorse, umane e finanziarie; d) previsione di controlli interni, finanziari sull'andamento della spesa, di efficienza ed economicita' nella utilizzazione delle risorse, di efficacia sul raggiungimento dei risultati, al fine di conseguire la massima diminuzione dei costi amministrativi e la speditezza della procedura, nonche' di valorizzare la responsabilita' amministrativa e gestionale dei dirigenti regionali; e) coordinamento dell'attivita' dei diversi uffici per il raggiungimento di finalita' e politiche omogenee e massima collaborazione tra gli uffici, anche attraverso sistemi informatici di interconnessione e scambio di informazioni; f) trasparenza dell'azione amministrativa, attraverso la creazione di apposite strutture per l'informazione dei cittadini e per l'accesso ai documenti amministrativi; g) responsabilizzazione del personale, la cui attivita' deve essere giudicata in base ai risultati; h) contenimento della spesa. Titolo secondo ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI Sezione prima: Articolazione degli uffici