Art. 20.
                 Accesso alla qualifica di dirigente
 
  1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per  concorso  per
titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione.
  2.  I  requisiti  per  l'ammissione  al  concorso  sono  fissati in
relazione  al  posto  da  ricoprire  dal  bando  di  concorso  o   di
corso-concorso che deve in ogni caso richiedere:
   a)  il  possesso  del diploma di laurea attinente al posto messo a
concorso;
   b) esperienza professionale maturata:
    1) per anni cinque nella qualifica VIII del ruolo regionale;
    2) per anni sette nella qualifica VII del ruolo regionale;
    3)  per  anni  cinque  nell'ex  carriera  direttiva  delle  altre
amministrazioni  pubbliche  in  enti  di  diritto  pubblico o aziende
pubbliche o private in qualifica dirigenziale.
  3.  Al  corso-concorso  selettivo  di  formazione  possono   essere
ammessi,  in  numero  maggiorato rispetto ai posti disponibili di una
percentuale da determinarsi tra il 25 e il 50 per cento  i  candidati
di  eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo
di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni.
  4.  Il  corso  ha  durata  massima di due anni ed e' seguito previo
superamento  di  esame-concorso  intermedio   da   un   semestre   di
applicazione presso amministrazioni pubbliche o private ovvero presso
la  Regione.    Al  periodo di applicazione sono ammessi candidati in
numero  maggiorato  rispetto  ai  posti  messi  a  concorso  di   una
percentuale pari alla meta' di quella stabilita ai sensi del comma 3.
Al  termine  i  candidati  sono  sottoposti  ad esame-concorso finale
limitato ai soli posti messi a concorso.
  5. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa  di  studio  a
carico della Regione.
  6.  Con  provvedimento  della  Giunta  regionale  sono definite per
entrambe le modalita' di accesso  e  in  armonia  con  la  disciplina
stabilita per i dirigenti delle amministrazioni statali:
   a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili
riservate  al  concorso per esami e in una percentuale tra il 30 e il
50 per cento al corso-concorso;
   b) quando non si  tratti  di  posto  unico  la  riserva  di  posti
prevista per il personale del ruolo regionale in misura non superiore
al 35 per cento. La valutazione dei titoli per i posti non rientranti
nella riserva non puo' superare il 20 per cento del punteggio;
   c) le modalita' di svolgimento delle selezioni;
   d)   il   numero  e  l'ammontare  delle  borse  di  studio  per  i
partecipanti al corso-concorso.