Art. 20. Accesso alla qualifica di dirigente 1. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso per titoli ed esami ovvero per corso-concorso selettivo di formazione. 2. I requisiti per l'ammissione al concorso sono fissati in relazione al posto da ricoprire dal bando di concorso o di corso-concorso che deve in ogni caso richiedere: a) il possesso del diploma di laurea attinente al posto messo a concorso; b) esperienza professionale maturata: 1) per anni cinque nella qualifica VIII del ruolo regionale; 2) per anni sette nella qualifica VII del ruolo regionale; 3) per anni cinque nell'ex carriera direttiva delle altre amministrazioni pubbliche in enti di diritto pubblico o aziende pubbliche o private in qualifica dirigenziale. 3. Al corso-concorso selettivo di formazione possono essere ammessi, in numero maggiorato rispetto ai posti disponibili di una percentuale da determinarsi tra il 25 e il 50 per cento i candidati di eta' non superiore a trentacinque anni. Per i dipendenti di ruolo di cui al comma 2 il limite di eta' e' elevato a quarantacinque anni. 4. Il corso ha durata massima di due anni ed e' seguito previo superamento di esame-concorso intermedio da un semestre di applicazione presso amministrazioni pubbliche o private ovvero presso la Regione. Al periodo di applicazione sono ammessi candidati in numero maggiorato rispetto ai posti messi a concorso di una percentuale pari alla meta' di quella stabilita ai sensi del comma 3. Al termine i candidati sono sottoposti ad esame-concorso finale limitato ai soli posti messi a concorso. 5. Ai partecipanti al corso e' corrisposta una borsa di studio a carico della Regione. 6. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite per entrambe le modalita' di accesso e in armonia con la disciplina stabilita per i dirigenti delle amministrazioni statali: a) le percentuali sul complesso dei posti di dirigente disponibili riservate al concorso per esami e in una percentuale tra il 30 e il 50 per cento al corso-concorso; b) quando non si tratti di posto unico la riserva di posti prevista per il personale del ruolo regionale in misura non superiore al 35 per cento. La valutazione dei titoli per i posti non rientranti nella riserva non puo' superare il 20 per cento del punteggio; c) le modalita' di svolgimento delle selezioni; d) il numero e l'ammontare delle borse di studio per i partecipanti al corso-concorso.