Art. 22.
                   Responsabilita' della dirigenza
 
  1.  Con  riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 21 e nei
limiti delle rispettive competenze  e  nel  quadro  degli  obiettivi,
programmi,  priorita'  e  direttive  generali fissati dagli organi di
direzione politica, i dirigenti sono responsabili:
   a) della coerenza sotto  il  profilo  programmatico,  legislativo,
finanziario e organizzativo delle determinazioni assunte;
   b)  del  conseguimento  degli obiettivi nell'attivita' gestionale,
nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti;
   c) della corretta gestione e della  valorizzazione  delle  risorse
umane  cui  sono  preposti,  adottando  criteri che garantiscano pari
opportunita' tra uomini e donne;
   d)  della  gestione  economica   ed   efficiente   delle   risorse
finanziarie  assegnate,  nel  rispetto  della quota di bilancio e dei
limiti di spesa definiti, compresi quelli  relativi  al  personale  e
alle risorse strumentali;
   e)   della   trasparenza   e   della  semplificazione  dell'azione
amministrativa;
   f)  della   circolazione   delle   informazioni   riguardanti   il
funzionamento  della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle
riguardanti la gestione del personale.
  2.  Restano  ferme  le   disposizioni   vigenti   in   materia   di
responsabilita'   penale,   civile,   contabile  e  disciplinare  dei
dipendenti pubblici.
  3. I dirigenti rispondono ai direttori regionali del  conseguimento
degli  obiettivi  assegnati  e  dei risultati raggiunti, in relazione
alla graduazione delle funzioni e delle  responsabilita'  individuate
dalla  Giunta  regionale  e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio,
per il  rispettivo  personale,  che  si  avvalgono  per  le  relative
verifiche del nucleo di valutazione di cui all'articolo 31.