Art. 22. Responsabilita' della dirigenza 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 21 e nei limiti delle rispettive competenze e nel quadro degli obiettivi, programmi, priorita' e direttive generali fissati dagli organi di direzione politica, i dirigenti sono responsabili: a) della coerenza sotto il profilo programmatico, legislativo, finanziario e organizzativo delle determinazioni assunte; b) del conseguimento degli obiettivi nell'attivita' gestionale, nel rispetto dei vincoli di tempo e di costo stabiliti; c) della corretta gestione e della valorizzazione delle risorse umane cui sono preposti, adottando criteri che garantiscano pari opportunita' tra uomini e donne; d) della gestione economica ed efficiente delle risorse finanziarie assegnate, nel rispetto della quota di bilancio e dei limiti di spesa definiti, compresi quelli relativi al personale e alle risorse strumentali; e) della trasparenza e della semplificazione dell'azione amministrativa; f) della circolazione delle informazioni riguardanti il funzionamento della struttura cui sono preposti, ivi comprese quelle riguardanti la gestione del personale. 2. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' penale, civile, contabile e disciplinare dei dipendenti pubblici. 3. I dirigenti rispondono ai direttori regionali del conseguimento degli obiettivi assegnati e dei risultati raggiunti, in relazione alla graduazione delle funzioni e delle responsabilita' individuate dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di presidenza del Consiglio, per il rispettivo personale, che si avvalgono per le relative verifiche del nucleo di valutazione di cui all'articolo 31.