Art. 23. Incarichi e incompatibilita' 1. Il dirigente e gli altri dipendenti regionali non possono impegnarsi in alcuna attivita' professionale che contrasti con il pieno e corretto adempimento delle proprie responsabilita'. 2. Il dirigente prima di assumere l'incarico dirigenziale deve dichiarare al Presidente della Giunta regionale l'insussistenza di cause di incompatibilita' e di conflitti di interesse connessi con l'incarico stesso, sottoscrivendo a tal fine una specifica dichiarazione; in caso di incompatibilita' sopravvenuta il dirigente e' tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della Giunta regionale. 3. Debbono essere sottoposti preventivamente all'autorizzazione del dirigente responsabile delle risorse umane gli incarichi dei dirigenti e degli altri dipendenti regionali, che non rientrino nei casi di esclusione ovvero nei casi specificati in un codice disciplinare approvato dalla Giunta medesima, da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. 4. Fatte salve le responsabilita' penali e amministrative, le violazioni delle norme di cui al presente articolo sono considerate ai fini della valutazione delle responsabilita' disciplinari secondo la normativa vigente.