Art. 23.
                    Incarichi e incompatibilita'
 
  1.  Il  dirigente  e  gli  altri  dipendenti  regionali non possono
impegnarsi in alcuna attivita' professionale  che  contrasti  con  il
pieno e corretto adempimento delle proprie responsabilita'.
  2.  Il  dirigente  prima  di  assumere l'incarico dirigenziale deve
dichiarare al Presidente della Giunta  regionale  l'insussistenza  di
cause  di  incompatibilita'  e di conflitti di interesse connessi con
l'incarico  stesso,  sottoscrivendo  a   tal   fine   una   specifica
dichiarazione;  in caso di incompatibilita' sopravvenuta il dirigente
e' tenuto a darne immediata comunicazione al Presidente della  Giunta
regionale.
  3. Debbono essere sottoposti preventivamente all'autorizzazione del
dirigente   responsabile   delle  risorse  umane  gli  incarichi  dei
dirigenti e degli altri dipendenti regionali, che non  rientrino  nei
casi   di  esclusione  ovvero  nei  casi  specificati  in  un  codice
disciplinare approvato dalla Giunta medesima, da  emanarsi  entro  30
giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  4.  Fatte  salve  le  responsabilita'  penali  e amministrative, le
violazioni delle norme di cui al presente articolo  sono  considerate
ai  fini della valutazione delle responsabilita' disciplinari secondo
la normativa vigente.