Art. 25. Competenze e poteri dei direttori regionali 1. I direttori regionali, nell'ambito dell'incarico conferito, e fermo restando il potere di indirizzo della Giunta regionale: a) contribuiscono con proprie proposte alla elaborazione dei piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta; b) propongono alla Giunta regionale i programmi attuativi degli obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie; c) verificano la funzionalita' organizzativa degli uffici dirigenziali e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti; d) propongono alla Giunta le quote di bilancio da assegnare alle strutture dirigenziali sentiti i dirigenti di servizio, in stretta relazione con gli obiettivi della programmazione regionale; e) esercitano poteri di spesa, nei limiti degli stanziamenti di bilancio e delle risorse messe a loro disposizione per le strutture di supporto alle direzioni regionali; f) propongono alla Giunta regionale la individuazione dei servizi e delle posizioni individuali dirigenziali, nonche' il conferimento dei relativi incarichi; g) provvedono, su proposta dei responsabili dei servizi interessa'ti, alla individuazione delle sezioni e al conferimento dei rispettivi incarichi; h) fermo restando la non interferenza nei procedimenti amministrativi di competenza dei servizi e delle sezioni, adottano, nell'ambito di criteri e modalita' definiti e per quanto di competenza, gli atti di gestione del personale assegnato, ivi comprese la valutazione delle prestazioni, l'attribuzione dei trattamenti economici accessori, l'adozione delle misure in materia disciplinare nel rispetto della normativa stabilita dai contratti collettivi; i) risolvono eventuali conflitti di competenza tra unita' organizzative; l) adottano misure organizzative idonee a consentire la rilevazione e l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attivita' amministrativa, della gestione tecnico-finanziaria e delle decisioni organizzative; m) esercitano le funzioni di coordinamento dell'attivita' dei dingenti, sia di servizio che titolari di posizioni individuali, anche mediante la formazione di gruppi di lavoro.