Art. 25.
             Competenze e poteri dei direttori regionali
 
  1.  I  direttori  regionali, nell'ambito dell'incarico conferito, e
fermo restando il potere di indirizzo della Giunta regionale:
   a) contribuiscono  con  proprie  proposte  alla  elaborazione  dei
piani, progetti o altri atti di competenza della Giunta;
   b)  propongono  alla  Giunta regionale i programmi attuativi degli
obiettivi stabiliti, stimando le risorse necessarie;
   c)  verificano  la  funzionalita'   organizzativa   degli   uffici
dirigenziali e lo stato di attuazione dei programmi e dei progetti;
   d)  propongono  alla Giunta le quote di bilancio da assegnare alle
strutture dirigenziali sentiti i dirigenti di  servizio,  in  stretta
relazione con gli obiettivi della programmazione regionale;
   e)  esercitano  poteri  di spesa, nei limiti degli stanziamenti di
bilancio e delle risorse messe a loro disposizione per  le  strutture
di supporto alle direzioni regionali;
   f)  propongono alla Giunta regionale la individuazione dei servizi
e delle posizioni individuali dirigenziali, nonche'  il  conferimento
dei relativi incarichi;
   g)   provvedono,   su   proposta   dei  responsabili  dei  servizi
interessa'ti, alla individuazione delle sezioni e al conferimento dei
rispettivi incarichi;
   h)  fermo  restando   la   non   interferenza   nei   procedimenti
amministrativi  di  competenza dei servizi e delle sezioni, adottano,
nell'ambito  di  criteri  e  modalita'  definiti  e  per  quanto   di
competenza,  gli  atti  di  gestione  del  personale  assegnato,  ivi
comprese  la  valutazione  delle  prestazioni,   l'attribuzione   dei
trattamenti  economici  accessori, l'adozione delle misure in materia
disciplinare nel rispetto della  normativa  stabilita  dai  contratti
collettivi;
   i)   risolvono   eventuali  conflitti  di  competenza  tra  unita'
organizzative;
   l)  adottano  misure  organizzative   idonee   a   consentire   la
rilevazione  e  l'analisi  dei  costi e dei rendimenti dell'attivita'
amministrativa, della gestione tecnico-finanziaria e delle  decisioni
organizzative;
   m)  esercitano  le  funzioni  di  coordinamento dell'attivita' dei
dingenti, sia di servizio  che  titolari  di  posizioni  individuali,
anche mediante la formazione di gruppi di lavoro.