Art. 26. Competenze e poteri dei dirigenti dei servizi 1. I dirigenti in relazione alle competenze loro attribuite e nel rispetto degli indirizzi forniti dalla Giunta e dal direttore regionale: a) provvedono alla direzione delle unita' organizzative cui sono preposti, alla gestione e alla organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo assegnate; b) propongono al Direttore regionale l'individuazione delle sezioni e il conferimento dei relativi incarichi; c) esercitano per quanto di competenza, i poteri di spesa e, ove previsto, di accertamento delle entrate; d) curano la verifica e il controllo degli adempimenti di spettanza dei servizi di cui sono responsabili, con l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi di necessita', urgenza o inerzia; e) propongono al direttore regionale la quantificazione della dotazione delle risorse da destinare alle diverse finalita'; f) adottano atti relativi all'attribuzione dei trattamenti economici accessori, alla valutazione delle prestazioni, nonche' all'adozione di ogni altra misura prevista dalla vigente normativa; g) provvedono alla verifica periodica della produttivita' e dei carichi di lavoro delle unita' organizzative, analizzando e controllando costi e rendimenti dell'azione amministrativa; h) propongono alla Giunta regionale la costituzione in giudizio e la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi.