Art. 26.
            Competenze e poteri dei dirigenti dei servizi
 
  1.  I  dirigenti in relazione alle competenze loro attribuite e nel
rispetto  degli  indirizzi  forniti  dalla  Giunta  e  dal  direttore
regionale:
   a)  provvedono  alla direzione delle unita' organizzative cui sono
preposti, alla gestione e alla organizzazione  delle  risorse  umane,
strumentali e di controllo assegnate;
   b)   propongono  al  Direttore  regionale  l'individuazione  delle
sezioni e il conferimento dei relativi incarichi;
   c) esercitano per quanto di competenza, i poteri di spesa  e,  ove
previsto, di accertamento delle entrate;
   d)  curano  la  verifica  e  il  controllo  degli  adempimenti  di
spettanza dei servizi di cui sono responsabili, con  l'esercizio  dei
poteri sostitutivi nei casi di necessita', urgenza o inerzia;
   e)  propongono  al  direttore  regionale  la quantificazione della
dotazione delle risorse da destinare alle diverse finalita';
   f)  adottano  atti  relativi  all'attribuzione   dei   trattamenti
economici  accessori,  alla  valutazione  delle  prestazioni, nonche'
all'adozione di ogni altra misura prevista dalla vigente normativa;
   g) provvedono alla verifica periodica della  produttivita'  e  dei
carichi   di   lavoro   delle  unita'  organizzative,  analizzando  e
controllando costi e rendimenti dell'azione amministrativa;
   h)  propongono alla Giunta regionale la costituzione in giudizio e
la resistenza a liti e contenziosi attivi e passivi.