Art. 27. Comitato di direzione 1. E' istituito nell'ambito di ciascuna direzione regionale, ivi compreso il Consiglio regionale, il comitato di direzione composto dal direttore e dai dirigenti assegnati alle direzioni regionali. 2. Il comitato di direzione si riunisce almeno ogni tre mesi su convocazione del direttore regionale, ed esamina il programma di lavoro nonche' i problemi funzionali ed organizzativi degli uffici nei quali si articola la direzione.