Art. 27.
                        Comitato di direzione
 
  1. E' istituito nell'ambito di ciascuna  direzione  regionale,  ivi
compreso  il  Consiglio  regionale, il comitato di direzione composto
dal direttore e dai dirigenti assegnati alle direzioni regionali.
  2. Il comitato di direzione si riunisce almeno  ogni  tre  mesi  su
convocazione  del  direttore  regionale,  ed  esamina il programma di
lavoro nonche' i problemi funzionali ed  organizzativi  degli  uffici
nei quali si articola la direzione.