Art. 29.
                   Incarico di direttore regionale
 
  1. L'incarico di direttore regionale e' conferito con  decreto  del
Presidente  della  Giunta regionale previa deliberazione della Giunta
medesima, con contratto di diritto privato di durata non superiore  a
cinque  anni,  rinnovabile una sola volta nella stessa direzione.  La
durata  dell'incarico  non  puo',  comunque,  eccedere  quella  della
legislatura regionale.
  2.  Al  termine  di  ciascuna  legislatura, al fine di garantire la
continuita' nell'esercizio delle funzioni, il  contratto  di  diritto
privato prevedera' una proroga del rapporto comunque non eccedente il
trimestre dall'insediamento dei nuovi organi.
  3.  L'incarico  e' conferito a dirigenti dotati di professionalita'
adeguata alle funzioni  da  svolgere  e,  comunque,  in  possesso  di
diploma  di  laurea,  appartenenti alle regioni, alle amministrazioni
dello Stato, a enti pubblici  o  aziende  private,  a  settori  della
ricerca e dell'universita' o alle libere professioni.
  4. Il conferimento dell'incarico di direttore regionale a dirigenti
regionali  determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro
a tempo indeterminato con effetto  dalla  data  di  stipulazione  del
contratto  previsto  dal comma 1. Salvo che nel caso di licenziamento
per giusta causa, e' disposta dal servizio competente in  materia  di
personale,  la  riassunzione  del  dirigente  qualora quest'ultimo ne
faccia  richiesta  entro  trenta  giorni  successivi  alla  data   di
cessazione  del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato
con   il   dirigente   riassunto    tiene    conto    dell'anzianita'
complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione
e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione
di  diritto  del  rapporto  di  lavoro.  Dalla data di risoluzione di
diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al  comma
4,  e'  reso  indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore
regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti  della
dotazione   organica   dirigenziale,   corrispondente  a  quello  dei
dirigenti regionali incaricati.
  5. Il trattamento economico, contrattato di volta in volta  tra  le
parti,  e'  definito  assumendo come parametri quelli previsti per le
figure apicali della dirigenza  pubblica  ovvero  i  valori  medi  di
mercato per figure dirigenziali equivalenti.
  6.  Gli elementi negoziali essenziali del contratto di cui al comma
1  ivi  comprese  le  clausole  di   risoluzione   anticipata,   sono
determinati nel provvedimento giuntale di conferimento dell'incarico.
  7.  Degli  incarichi  di  direttore regionale e' data comunicazione
alla commissione consiliare competente  in  materia  di  personale  e
organizzazione,  allegando  una  scheda  relativa  ai  titoli  e alle
esperienze professionali.