Art. 29. Incarico di direttore regionale 1. L'incarico di direttore regionale e' conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta nella stessa direzione. La durata dell'incarico non puo', comunque, eccedere quella della legislatura regionale. 2. Al termine di ciascuna legislatura, al fine di garantire la continuita' nell'esercizio delle funzioni, il contratto di diritto privato prevedera' una proroga del rapporto comunque non eccedente il trimestre dall'insediamento dei nuovi organi. 3. L'incarico e' conferito a dirigenti dotati di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere e, comunque, in possesso di diploma di laurea, appartenenti alle regioni, alle amministrazioni dello Stato, a enti pubblici o aziende private, a settori della ricerca e dell'universita' o alle libere professioni. 4. Il conferimento dell'incarico di direttore regionale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto dal comma 1. Salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, e' disposta dal servizio competente in materia di personale, la riassunzione del dirigente qualora quest'ultimo ne faccia richiesta entro trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell'anzianita' complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4, e' reso indisponibile, per la durata dell'incarico di direttore regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale, corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati. 5. Il trattamento economico, contrattato di volta in volta tra le parti, e' definito assumendo come parametri quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti. 6. Gli elementi negoziali essenziali del contratto di cui al comma 1 ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati nel provvedimento giuntale di conferimento dell'incarico. 7. Degli incarichi di direttore regionale e' data comunicazione alla commissione consiliare competente in materia di personale e organizzazione, allegando una scheda relativa ai titoli e alle esperienze professionali.