Art. 3.
                     Ordinamento della struttura
 
  1. La struttura organizzativa regionale  e'  articolata  in  uffici
permanenti e temporanei.
  2.  Gli  uffici  di  cui  al comma 1 sono individuati sulla base di
funzioni omogenee distinte tra funzioni finali e funzioni strumentali
o di supporto volti a garantire l'attivita' degli uffici finali.
  3. Al fine di dare piena attuazione al principio della  distinzione
tra   compiti   di   direzione   politica   e  compiti  di  direzione
amministrativa, di cui all'articolo  3  del  decreto  legislativo  n.
29/1993,  si distinguono uffici dirigenziali per lo svolgimento delle
attivita' di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria e  uffici
di supporto agli organi regionali.
 
                Sezione seconda: Uffici dirigenziali