Art. 3. Ordinamento della struttura 1. La struttura organizzativa regionale e' articolata in uffici permanenti e temporanei. 2. Gli uffici di cui al comma 1 sono individuati sulla base di funzioni omogenee distinte tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto volti a garantire l'attivita' degli uffici finali. 3. Al fine di dare piena attuazione al principio della distinzione tra compiti di direzione politica e compiti di direzione amministrativa, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 29/1993, si distinguono uffici dirigenziali per lo svolgimento delle attivita' di gestione amministrativa, tecnica e finanziaria e uffici di supporto agli organi regionali. Sezione seconda: Uffici dirigenziali