Art. 31.
                       Verifica dei risultati
 
  1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale
ai fini dell'attribuzione degli incarichi  e  della  retribuzione  di
risultato.
  2.  La  valutazione  delle prestazioni e' effettuata da un apposito
nucleo di valutazione nominato dalla Giunta regionale,  d'intesa  con
l'Ufficio  di presidenza del Consiglio, e composto da esperti esterni
all'amministrazione  regionale   e   da   un   dirigente   regionale,
particolarmente qualificati in tecniche di valutazione del personale.
Il  predetto  nucleo risponde alla Giunta e all'Ufficio di presidenza
del Consiglio, per le rispettive competenze.
  3. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione  si
tiene conto di quanto previsto nel CCNL e nonche':
   a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi
definiti dagli organi di governo;
   b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati;
   c)  della  efficace  gestione  delle  risorse umane, finanziarie e
strumentali assegnate;
   d) della capacita' di promuovere e gestire l'innovazione sul piano
organizzativo, gestionale e tecnologico;
   e)   della   capacita'   di   alimentare   e   promuovere   flussi
informativi-funzionali al sistema informativo.
  4. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative in cui
si  e'  svolta l'attivita', nonche' di eventuali vincoli e variazioni
intervenuti nella disponibilita' delle risorse.
  5. Con provvedimento della Giunta, sentiti i  direttori  regionali,
vengono definiti:
   a)  le  modalita',  i  tempi e gli altri adempimenti relativi alla
valutazione delle prestazioni dei dirigenti;
   b) i collegamenti e  i  rapporti  tra  i  direttori  regionali,  i
dirigenti e il nucleo di valutazione di cui al comma 2;
   c)  le modalita' del contraddittorio in attuazione delle procedure
previste dal CCNL.
  6. Qualora  siano  evidenziati  risultati  negativi  imputabili  ad
incapacita' gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti anche
danni  per l'amministrazione o per gli utenti della stessa, la Giunta
regionale dispone i provvedimenti conseguenti, con le procedure e  le
determinazioni previste dal CCNL per l'area della dirigenza.
 
                            Titolo quinto
                  DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE