Art. 31. Verifica dei risultati 1. Le prestazioni dei dirigenti sono soggette a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e della retribuzione di risultato. 2. La valutazione delle prestazioni e' effettuata da un apposito nucleo di valutazione nominato dalla Giunta regionale, d'intesa con l'Ufficio di presidenza del Consiglio, e composto da esperti esterni all'amministrazione regionale e da un dirigente regionale, particolarmente qualificati in tecniche di valutazione del personale. Il predetto nucleo risponde alla Giunta e all'Ufficio di presidenza del Consiglio, per le rispettive competenze. 3. Nella definizione dei criteri e dei parametri di valutazione si tiene conto di quanto previsto nel CCNL e nonche': a) dei risultati raggiunti e della loro rispondenza agli indirizzi definiti dagli organi di governo; b) della realizzazione dei programmi e dei progetti affidati; c) della efficace gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate; d) della capacita' di promuovere e gestire l'innovazione sul piano organizzativo, gestionale e tecnologico; e) della capacita' di alimentare e promuovere flussi informativi-funzionali al sistema informativo. 4. La valutazione tiene conto delle condizioni organizzative in cui si e' svolta l'attivita', nonche' di eventuali vincoli e variazioni intervenuti nella disponibilita' delle risorse. 5. Con provvedimento della Giunta, sentiti i direttori regionali, vengono definiti: a) le modalita', i tempi e gli altri adempimenti relativi alla valutazione delle prestazioni dei dirigenti; b) i collegamenti e i rapporti tra i direttori regionali, i dirigenti e il nucleo di valutazione di cui al comma 2; c) le modalita' del contraddittorio in attuazione delle procedure previste dal CCNL. 6. Qualora siano evidenziati risultati negativi imputabili ad incapacita' gestionali, negligenze, gravi omissioni comportanti anche danni per l'amministrazione o per gli utenti della stessa, la Giunta regionale dispone i provvedimenti conseguenti, con le procedure e le determinazioni previste dal CCNL per l'area della dirigenza. Titolo quinto DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE