Art. 32.
        Procedura per la definizione della dotazione organica
 
  1. In sede di approvazione del bilancio pluriennale viene stabilita
la  spesa  complessiva per oneri diretti, riflessi e accessori per il
personale regionale in relazione agli obiettivi e alle politiche  che
si  intendono  perseguire,  ivi comprese le dinamiche previste per le
varie voci di costo.
  2. Qualora la definizione dell'organico comporti  oneri  finanziari
eccedenti  i  limiti  di  cui al comma 1 si provvede in ogni caso con
legge di variazione del bilancio.
  3. La Giunta regionale procede periodicamente, e comunque a cadenza
massima triennale, alla verifica della  struttura  organizzativa  nel
rispetto  dei  principi  della  presente  legge  e  tenendo conto dei
seguenti elementi:
   a)  attribuzione  di  competenze  o  delega  di funzioni agli enti
locali;
   b) esigenze correlate alla evoluzione istituzionale  e  funzionale
della Regione e della domanda dei servizi;
   c)  verifica  dei  carichi  di  lavoro  dei  servizi  delle  varie
direzioni regionali.
  4. La definizione e l'aggiornamento della struttura organizzativa e
dell'organico sono effettuati previa informazione alle organizzazioni
sindacali di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.