Art. 32. Procedura per la definizione della dotazione organica 1. In sede di approvazione del bilancio pluriennale viene stabilita la spesa complessiva per oneri diretti, riflessi e accessori per il personale regionale in relazione agli obiettivi e alle politiche che si intendono perseguire, ivi comprese le dinamiche previste per le varie voci di costo. 2. Qualora la definizione dell'organico comporti oneri finanziari eccedenti i limiti di cui al comma 1 si provvede in ogni caso con legge di variazione del bilancio. 3. La Giunta regionale procede periodicamente, e comunque a cadenza massima triennale, alla verifica della struttura organizzativa nel rispetto dei principi della presente legge e tenendo conto dei seguenti elementi: a) attribuzione di competenze o delega di funzioni agli enti locali; b) esigenze correlate alla evoluzione istituzionale e funzionale della Regione e della domanda dei servizi; c) verifica dei carichi di lavoro dei servizi delle varie direzioni regionali. 4. La definizione e l'aggiornamento della struttura organizzativa e dell'organico sono effettuati previa informazione alle organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.