Art. 33.
                 Dotazione organica della dirigenza
 
  1.   La   dotazione   organica  della  qualifica  dirigenziale,  in
attuazione  dell'articolo  31,  comma  1,  lett.  b),   del   decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, ammonta a  248  unita'.  In  tale  dotazione  non  sono
compresi i posti di direttore regionale.
  2.  Qualora dalla ridefinizione delle funzioni dirigenziali e dalle
rilevazioni periodiche dei carichi di  lavoro  risultino  in  esubero
posti   della  qualifica  di  dirigente,  la  Giunta  regionale  puo'
procedere alla loro soppressione, determinando aliquote annuali  sino
al   31  dicembre  1999  in  relazione  alle  effettive  esigenze  di
utilizzazione dei dirigenti in servizio.
  3.  In  relazione  al  trasferimento  e  alla  delega  di  funzioni
regionali  alle  province  e  agli  altri  enti  locali  la dotazione
organica viene corrispondentemente  ridotta  con  soppressione  delle
strutture organizzative interessate dal trasferimento e dalla delega.
 
                            Titolo sesto
               RELAZIONI SINDACALI E PARI OPPORTUNITA'