Art. 33. Dotazione organica della dirigenza 1. La dotazione organica della qualifica dirigenziale, in attuazione dell'articolo 31, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ammonta a 248 unita'. In tale dotazione non sono compresi i posti di direttore regionale. 2. Qualora dalla ridefinizione delle funzioni dirigenziali e dalle rilevazioni periodiche dei carichi di lavoro risultino in esubero posti della qualifica di dirigente, la Giunta regionale puo' procedere alla loro soppressione, determinando aliquote annuali sino al 31 dicembre 1999 in relazione alle effettive esigenze di utilizzazione dei dirigenti in servizio. 3. In relazione al trasferimento e alla delega di funzioni regionali alle province e agli altri enti locali la dotazione organica viene corrispondentemente ridotta con soppressione delle strutture organizzative interessate dal trasferimento e dalla delega. Titolo sesto RELAZIONI SINDACALI E PARI OPPORTUNITA'