Art. 34.
      Relazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative
 
  1.  La  Regione  riconosce  come  interlocutori  nell'ambito  delle
relazioni sindacali di  ordine  generale  le  associazioni  sindacali
rappresentative  ai  sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 3
febbraio 1993; n. 29, cosi'  come  sostituito  dall'articolo  22  del
decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
  2.  Il  sistema delle relazioni sindacali e' definito dai contratti
collettivi.
  3. Salvo quanto previsto dai contratti collettivi, le  procedure  e
le  modalita'  di  svolgimento  della  partecipazione  sindacale sono
definite con i protocolli di relazioni sindacali di cui  all'articolo
35.