Art. 34. Relazioni con le organizzazioni sindacali rappresentative 1. La Regione riconosce come interlocutori nell'ambito delle relazioni sindacali di ordine generale le associazioni sindacali rappresentative ai sensi dell'articolo 47 del decreto legislativo 3 febbraio 1993; n. 29, cosi' come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546. 2. Il sistema delle relazioni sindacali e' definito dai contratti collettivi. 3. Salvo quanto previsto dai contratti collettivi, le procedure e le modalita' di svolgimento della partecipazione sindacale sono definite con i protocolli di relazioni sindacali di cui all'articolo 35.