Art. 39.
                          Piante organiche
 
  1. Sino alla rideterminazione della pianta organica complessiva del
ruolo di cui  all'articolo  38,  comma  6,  lett.  b),  la  dotazione
organica  del ruolo regionale, per le qualifiche non dirigenziali, di
cui alla tabella A allegata alla legge regionale 26 ottobre 1994,  n.
35,  e'  temporaneamente  confermata  in misura pari ai posti coperti
alla data del 31 agosto 1993, compresi i posti prenotati  secondo  le
tipologie  indicate  nel  comma  6  dell'articolo  3  della  legge 24
dicembre 1993, n. 537, e nei termini previsti dall'articolo 22, comma
16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma  9,
della legge 28 dicembre 1995, n. 549.