Art. 39. Piante organiche 1. Sino alla rideterminazione della pianta organica complessiva del ruolo di cui all'articolo 38, comma 6, lett. b), la dotazione organica del ruolo regionale, per le qualifiche non dirigenziali, di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35, e' temporaneamente confermata in misura pari ai posti coperti alla data del 31 agosto 1993, compresi i posti prenotati secondo le tipologie indicate nel comma 6 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e nei termini previsti dall'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dall'articolo 1, comma 9, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.