Art. 40. Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del personale connessa ai processi di riassetto delle strutture organizzative 1. A seguito dei processi di revisione della dotazione organica, attuati in applicazione dell'articolo 30 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e dell'articolo 38 della presente legge, la Giunta regionale puo' procedere alla indizione di concorsi per la copertura dei posti vacanti nella dotazione organica delle qualifiche dalla quarta all'ottava, riservati in misura del 50 per cento al personale dipendente, in relazione a particolari profili e figure professionali, caratterizzate da professionalita' acquisite all'interno dell'ente. 2. I concorsi sono indetti, in relazione ai risultati emersi dalla verifica dei carichi di lavoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. 3. Per i requisiti di ammissione alla prova di selezione per l'accesso ai concorsi e per le commissioni d'esame valgono le vigenti disposizioni in materia. 4. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente articolo non sono utilizzabili per la copertura di ulteriori posti rispetto a quelli messi a selezione. 5. Per le finalita' di cui al comma 1, si da' altresi' applicazione alle procedure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale 17 aprile 1990, n. 23, in relazione alle esigenze funzionali rilevate dalla verifica dei carichi di lavoro.