Art. 40.
  Disposizioni straordinarie per la riqualificazione del personale
   connessa ai processi di riassetto delle strutture organizzative
 
  1.  A  seguito  dei processi di revisione della dotazione organica,
attuati in applicazione dell'articolo 30 del  decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29  e  dell'articolo 38 della presente legge, la
Giunta regionale puo' procedere alla indizione  di  concorsi  per  la
copertura dei posti vacanti nella dotazione organica delle qualifiche
dalla  quarta  all'ottava,  riservati  in  misura del 50 per cento al
personale dipendente, in relazione a  particolari  profili  e  figure
professionali,    caratterizzate    da   professionalita'   acquisite
all'interno dell'ente.
  2. I concorsi sono indetti, in relazione ai risultati emersi  dalla
verifica dei carichi di lavoro, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge.
  3.  Per  i  requisiti  di  ammissione  alla  prova di selezione per
l'accesso ai concorsi e per le commissioni d'esame valgono le vigenti
disposizioni in materia.
  4. Le graduatorie dei concorsi di cui al presente articolo non sono
utilizzabili per la copertura di ulteriori posti  rispetto  a  quelli
messi a selezione.
  5. Per le finalita' di cui al comma 1, si da' altresi' applicazione
alle procedure di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale
17 aprile 1990, n. 23, in relazione alle esigenze funzionali rilevate
dalla verifica dei carichi di lavoro.