Art. 41.
             Norma transitoria per il personale assunto
              ai sensi della legge regionale n. 31/1991
 
  1.  In  fase di prima attuazione della presente legge, il personale
assunto a  tempo  determinato  ai  sensi  della  legge  regionale  11
dicembre  1991,  n.  31,  per la realizzazione di progetti-obiettivo,
reclutato con le selezioni pubbliche di cui al decreto del Presidente
della Giunta regionale 15 giugno 1994, n. 408 e in servizio alla data
del 1 aprile 1996, e' ammesso, a domanda, a  partecipare  a  concorsi
pubblici  per  l'assunzione  a  tempo  indeterminato, per la medesima
qualifica e profilo professionale corrispondenti a quelli per i quali
e' stato reclutato.
  2. I concorsi di cui al comma precedente, sono regolati dalle norme
vigenti in materia - con esclusione del  limite  di  eta'  -  secondo
criteri  di  valutazione  preferenziali  per  i  servizi  resi  nelle
pubbliche amministrazioni ed in  particolare  presso  l'Ente  Regione
Umbria.  Essi  sono  svolti  entro  centoventi  giorni  dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  3. Il  trattamento  economico  e'  pari  a  quello  iniziale  delle
qualifiche di inquadramento.
  4. I contratti a tempo determinato del personale di cui al comma 1,
sono  prorogati  sino alla sottoscrizione del contratto individuale e
comunque non oltre il 31 dicembre 1997.