Art. 41. Norma transitoria per il personale assunto ai sensi della legge regionale n. 31/1991 1. In fase di prima attuazione della presente legge, il personale assunto a tempo determinato ai sensi della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 31, per la realizzazione di progetti-obiettivo, reclutato con le selezioni pubbliche di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 15 giugno 1994, n. 408 e in servizio alla data del 1 aprile 1996, e' ammesso, a domanda, a partecipare a concorsi pubblici per l'assunzione a tempo indeterminato, per la medesima qualifica e profilo professionale corrispondenti a quelli per i quali e' stato reclutato. 2. I concorsi di cui al comma precedente, sono regolati dalle norme vigenti in materia - con esclusione del limite di eta' - secondo criteri di valutazione preferenziali per i servizi resi nelle pubbliche amministrazioni ed in particolare presso l'Ente Regione Umbria. Essi sono svolti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. 3. Il trattamento economico e' pari a quello iniziale delle qualifiche di inquadramento. 4. I contratti a tempo determinato del personale di cui al comma 1, sono prorogati sino alla sottoscrizione del contratto individuale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997.