Art. 42. Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale 1. In attuazione dell'art. 28, comma 9, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, nella prima applicazione della presente legge e comunque non oltre tre anni dalla sua entrata in vigore, un quarto dei posti della qualifica di dirigente conferibili mediante concorso pubblico per esami e' attribuita mediante concorsi per titoli di servizio, professionali e di cultura, integrati da colloquio. 2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi a partecipare i dipendenti inquadrati nel ruolo unico regionale in possesso di diploma di laurea con anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella qualifica ottava, ovvero con dodici anni di effettivo servizio nella qualifica settima.