Art. 42.
 Disposizioni transitorie per l'accesso alla qualifica dirigenziale
 
  1. In attuazione dell'art. 28, comma 9, del decreto  legislativo  3
febbraio  1993,  n.  29,  e successive modificazioni ed integrazioni,
nella prima applicazione della presente legge e  comunque  non  oltre
tre  anni  dalla  sua  entrata  in  vigore, un quarto dei posti della
qualifica di dirigente conferibili  mediante  concorso  pubblico  per
esami  e'  attribuita  mediante  concorsi  per  titoli  di  servizio,
professionali e di cultura, integrati da colloquio.
  2.  Ai  concorsi  di  cui  al  comma 1 sono ammessi a partecipare i
dipendenti inquadrati  nel  ruolo  unico  regionale  in  possesso  di
diploma  di  laurea con anzianita' di nove anni di effettivo servizio
nella qualifica ottava, ovvero con dodici anni di effettivo  servizio
nella qualifica settima.