Art. 5. Direzioni regionali 1. Possono essere istituite non piu' di 10 direzioni regionali. La determinazione e la modifica del numero e delle aree di materie delle direzioni regionali e' disposta con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, di norma di seguito e in correlazione all'approvazione del documento politico-programmatico per la elezione del. Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo 51, comma 3, dello statuto. 2. Le direzioni regionali sono istituite con riferimento a grandi aree di materie omogenee, risultanti dall'accorpamento delle aree funzionali ed operative previste dall'articolo 38, comma 2, della presente legge, integrate dalle previsioni di cui all'articolo 12, comma 2 ed all'articolo 38, comma 1.