Art. 5.
                         Direzioni regionali
 
  1. Possono essere istituite non piu' di 10 direzioni regionali.  La
determinazione e la modifica del numero e delle aree di materie delle
direzioni regionali  e'  disposta  con  deliberazione  del  Consiglio
regionale,  su  proposta  della  Giunta,  di  norma  di  seguito e in
correlazione all'approvazione  del  documento  politico-programmatico
per  la  elezione del. Presidente della Giunta ai sensi dell'articolo
51, comma 3, dello statuto.
  2. Le direzioni regionali sono istituite con riferimento  a  grandi
aree  di  materie  omogenee,  risultanti dall'accorpamento delle aree
funzionali ed operative previste dall'articolo  38,  comma  2,  della
presente  legge,  integrate  dalle previsioni di cui all'articolo 12,
comma 2 ed all'articolo 38, comma 1.