Art. 6. S e z i o n i 1. All'interno delle direzioni regionali e dei servizi possono essere costituite ulteriori unita' organizzative, denominate sezioni, affidate alla responsabilita' di dipendenti di qualifica immediatamente inferiore a quella dirigenziale. 2. Le sezioni sono costituite per lo svolgimento di attivita' strumentali a quelle dirigenziali di natura operativa o di supporto e sono caratterizzate dalla complessita' delle competenze attribuite, tali da richiedere elevate competenze professionali e specializzazione adeguata. Le sezioni costituiscono unita' organizzative volte a soddisfare esigenze risultanti da procedimenti amministrativi, dalla introduzione di sistemi di controllo di gestione e di monitoraggio dell'attivita' ovvero per rispondere ad esigenze organizzative complesse nell'ambito dell'articolazione delle competenze della direzione regionale e del servizio.