Art. 6.
                            S e z i o n i
 
  1. All'interno delle direzioni  regionali  e  dei  servizi  possono
essere costituite ulteriori unita' organizzative, denominate sezioni,
affidate    alla   responsabilita'   di   dipendenti   di   qualifica
immediatamente inferiore a quella dirigenziale.
  2. Le sezioni sono  costituite  per  lo  svolgimento  di  attivita'
strumentali a quelle dirigenziali di natura operativa o di supporto e
sono  caratterizzate  dalla complessita' delle competenze attribuite,
tali   da   richiedere    elevate    competenze    professionali    e
specializzazione    adeguata.   Le   sezioni   costituiscono   unita'
organizzative volte a soddisfare esigenze risultanti da  procedimenti
amministrativi,   dalla  introduzione  di  sistemi  di  controllo  di
gestione e di monitoraggio dell'attivita' ovvero  per  rispondere  ad
esigenze organizzative complesse nell'ambito dell'articolazione delle
competenze della direzione regionale e del servizio.