Art. 7. Uffici dirigenziali temporanei 1. Per la realizzazione di obiettivi di interesse regionale, per la progettazione di programmi di rilevante entita' e complessita', nonche' per la realizzazione di progetti innovativi o sperimentali, possono essere istituiti uffici dirigenziali temporanei equiparati ai servizi. 2. L'atto istitutivo degli uffici di cui al comma 1 stabilisce: a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto; b) le risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente all'ufficio e le modalita' di rientro negli uffici permanenti; c) i tempi di realizzazione del progetto e di durata dell'ufficio, che non possono eccedere i due anni prorogabili una sola volta per un periodo non superiore ad un anno; d) i rapporti funzionali e di collaborazione con gli uffici permanenti; e) le modalita' di verifica degli stati di avanzamento; f) le attribuzioni e i poteri specifici del responsabile del progetto e dell'ufficio temporaneo.