Art. 7.
                   Uffici dirigenziali temporanei
 
  1. Per la realizzazione di obiettivi di interesse regionale, per la
progettazione  di  programmi  di  rilevante  entita'  e complessita',
nonche' per la realizzazione di progetti innovativi  o  sperimentali,
possono essere istituiti uffici dirigenziali temporanei equiparati ai
servizi.
  2. L'atto istitutivo degli uffici di cui al comma 1 stabilisce:
   a) gli obiettivi da perseguire e i risultati attesi dal progetto;
   b) le risorse finanziarie e di personale assegnate temporaneamente
all'ufficio e le modalita' di rientro negli uffici permanenti;
   c) i tempi di realizzazione del progetto e di durata dell'ufficio,
che non possono eccedere i due anni prorogabili una sola volta per un
periodo non superiore ad un anno;
   d)  i  rapporti  funzionali  e  di  collaborazione  con gli uffici
permanenti;
   e) le modalita' di verifica degli stati di avanzamento;
   f) le attribuzioni e  i  poteri  specifici  del  responsabile  del
progetto e dell'ufficio temporaneo.