Art. 8.
     Uffici dirigenziali non compresi nelle direzioni regionali)
 
  1.  Per  favorire il necessario supporto organizzativo e gestionale
ad organismi regionali dotati di autonomia funzionale ai sensi  delle
norme istitutive, il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio  e  la  Giunta  regionale,  per  le  rispettive competenze,
possono istituire, al di  fuori  delle  direzioni  regionali,  uffici
dirigenziali.
  2.  Gli  uffici di cui al comma 1 sono equiparati ai servizi e sono
centri  di  spesa.  I  relativi  dirigenti  responsabili   gestiscono
autonomamente specifici capitoli del bilancio regionale.
 
                  Sezione terza: Strutture speciali
                       di supporto agli organi