Art. 8. Uffici dirigenziali non compresi nelle direzioni regionali) 1. Per favorire il necessario supporto organizzativo e gestionale ad organismi regionali dotati di autonomia funzionale ai sensi delle norme istitutive, il Consiglio regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e la Giunta regionale, per le rispettive competenze, possono istituire, al di fuori delle direzioni regionali, uffici dirigenziali. 2. Gli uffici di cui al comma 1 sono equiparati ai servizi e sono centri di spesa. I relativi dirigenti responsabili gestiscono autonomamente specifici capitoli del bilancio regionale. Sezione terza: Strutture speciali di supporto agli organi