Art. 9.
  Uffici di supporto agli organi di Governo e di direzione politica
 
  1. In relazione alle esigenze indicate nel comma 3 dell'articolo 3,
sono  costituite strutture speciali, denominate uffici di supporto al
Presidente e al Vice Presidente  della  Giunta,  agli  assessori,  al
Presidente  e  ai  membri  dell'Ufficio  di  presidenza del Consiglio
regionale, ai Presidenti delle commissioni permanenti e al Presidente
del Collegio dei revisori dei conti.
  2. Agli uffici di supporto  compete  esclusivamente  l'espletamento
delle  attivita'  inerenti  alle  funzioni attribuite agli organi cui
sono assegnati, non riconducibili nell'ambito delle competenze  delle
direzioni  regionali  o  di  altre  articolazioni organizzative della
Giunta e del Consiglio regionale.
  3. A ciascuno degli uffici di supporto  al  Presidente  e  al  Vice
Presidente della Giunta, agli Assessori e al Presidente del Consiglio
regionale, e' preposto un responsabile anche di livello dirigenziale.
  4.  A  ciascuno  degli uffici di supporto ai membri dell'Ufficio di
presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti  delle  commissioni
consiliari  permanenti  e al Presidente del Collegio dei revisori dei
conti,  e'  preposto  un  responsabile  di  qualifica  non  superiore
all'ottavo livello.
  5. Il contingente di personale per ognuna delle strutture di cui al
comma  1,  comprensivo  del responsabile previsto dai commi 3 e 4, e'
stabilito in tre unita' per il  Presidente  della  Giunta  e  per  il
Presidente  del Consiglio, in due unita' per il Vice Presidente della
Giunta e gli Assessori, in una unita' per i  membri  dell'Ufficio  di
presidenza del Consiglio, i Presidenti delle commissioni permanenti e
il Presidente del Collegio dei revisori dei conti.
  6.  Il  personale  delle  strutture  di supporto di cui al presente
articolo, e' scelto tra i dipendenti del ruolo regionale o  comandato
da  altre  pubbliche amministrazioni. Nel limite di una unita' per le
strutture di supporto del Presidente e Vice Presidente della  Giunta,
degli  Assessori  e  del  Presidente  del  Consiglio regionale, detto
personale puo' essere scelto anche dal settore privato ed, in  questo
caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dell'organo
interessato,  con  la  sottoscrizione  di un contratto individuale di
lavoro a tempo determinato, in favore  di  soggetti  in  possesso  di
comprovati   requisiti   professionali   adeguati  alle  mansioni  da
svolgere.  Il  relativo  trattamento  economico  e'  determinato   in
corrispondenza dell'equipollente trattamento del personale regionale.
  7. L'assegnazione, il comando o l'incarico nelle predette strutture
cessano  di  diritto  con  la  cessazione  dall'incarico  dell'organo
proponente.
  8. I responsabili degli uffici  di  supporto  di  cui  al  presente
articolo,  per  tutta  la  durata  dell'incarico  e  per  i  due anni
successivi, non possono essere titolari di nomine o  di  designazioni
da parte degli organi regionali.
 
                            Titolo terzo
                     DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI
                  E PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO