Art. 9. Uffici di supporto agli organi di Governo e di direzione politica 1. In relazione alle esigenze indicate nel comma 3 dell'articolo 3, sono costituite strutture speciali, denominate uffici di supporto al Presidente e al Vice Presidente della Giunta, agli assessori, al Presidente e ai membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti delle commissioni permanenti e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti. 2. Agli uffici di supporto compete esclusivamente l'espletamento delle attivita' inerenti alle funzioni attribuite agli organi cui sono assegnati, non riconducibili nell'ambito delle competenze delle direzioni regionali o di altre articolazioni organizzative della Giunta e del Consiglio regionale. 3. A ciascuno degli uffici di supporto al Presidente e al Vice Presidente della Giunta, agli Assessori e al Presidente del Consiglio regionale, e' preposto un responsabile anche di livello dirigenziale. 4. A ciascuno degli uffici di supporto ai membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, ai Presidenti delle commissioni consiliari permanenti e al Presidente del Collegio dei revisori dei conti, e' preposto un responsabile di qualifica non superiore all'ottavo livello. 5. Il contingente di personale per ognuna delle strutture di cui al comma 1, comprensivo del responsabile previsto dai commi 3 e 4, e' stabilito in tre unita' per il Presidente della Giunta e per il Presidente del Consiglio, in due unita' per il Vice Presidente della Giunta e gli Assessori, in una unita' per i membri dell'Ufficio di presidenza del Consiglio, i Presidenti delle commissioni permanenti e il Presidente del Collegio dei revisori dei conti. 6. Il personale delle strutture di supporto di cui al presente articolo, e' scelto tra i dipendenti del ruolo regionale o comandato da altre pubbliche amministrazioni. Nel limite di una unita' per le strutture di supporto del Presidente e Vice Presidente della Giunta, degli Assessori e del Presidente del Consiglio regionale, detto personale puo' essere scelto anche dal settore privato ed, in questo caso, il rapporto di lavoro viene costituito, su proposta dell'organo interessato, con la sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro a tempo determinato, in favore di soggetti in possesso di comprovati requisiti professionali adeguati alle mansioni da svolgere. Il relativo trattamento economico e' determinato in corrispondenza dell'equipollente trattamento del personale regionale. 7. L'assegnazione, il comando o l'incarico nelle predette strutture cessano di diritto con la cessazione dall'incarico dell'organo proponente. 8. I responsabili degli uffici di supporto di cui al presente articolo, per tutta la durata dell'incarico e per i due anni successivi, non possono essere titolari di nomine o di designazioni da parte degli organi regionali. Titolo terzo DISPOSIZIONI PER GLI UFFICI E PER IL PERSONALE DEL CONSIGLIO