Art. 3.
              Concessione e liquidazione dei contributi
 
  1.  Entro  sessanta  giorni  dalla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui al comma  2  dell'articolo  2,  la
Giunta  regionale  approva  le  graduatorie, individua gli interventi
ammessi a contributo e  ne  approva  il  piano  di  riparto;  con  il
medesimo    provvedimento    e'   precisata   l'eventuale   ulteriore
documentazione da presentare a cura dei soggetti beneficiari.
  2. La liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e' disposta dal
dirigente responsabile della competente struttura  regionale  con  le
modalita' stabilite ai commi 3, 4 e 5.
  3. Qualora il beneficiario sia soggetto privato, la liquidazione e'
subordinata  alla  presentazione  di  polizza fidejussoria di importo
pari al contributo concesso.
  4. L'erogazione dei contributi prevede:
   a)  un'anticipazione  del  cinquanta  per  cento  del  contributo,
liquidata all'atto dell'avvio dell'iniziativa o, nel caso trattasi di
lavori,    dell'inizio    degli    stessi,   comprovati   da   idonea
documentazione;
   b) un ulteriore acconto  del  quaranta  per  cento,  liquidato  su
presentazione  della  documentazione  attestante  l'utilizzazione  di
almeno i due terzi dell'anticipazione;
   c)  il   saldo,   liquidato   su   presentazione   dei   documenti
giustificativi  delle spese sostenute o, nel caso trattasi di lavori,
del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
  5. Il contributo puo' essere ridotto, in  sede  di  liquidazione  a
saldo,  proporzionalmente  alla  minore entita' della spesa sostenuta
dal  beneficiario,  rispetto  al  costo  dell'intervento  ammesso  al
finanziamento.
  6.  Qualora il beneficiario non provveda all'invio della prescritta
documentazione entro il termine fissato con la deliberazione  di  cui
al comma 2 dell'articolo 2 ovvero nel termine prescritto per l'inizio
dell'attivita'  o  dei  lavori,  la revoca del contributo e' disposta
entro sessanta giorni  dal  dirigente  responsabile  della  struttura
regionale competente.
  7.  I  fondi resisi disponibili a seguito delle riduzioni di cui al
comma 5 e delle revoche di cui al comma 6 sono impiegati dalla Giunta
regionale, all'interno dell'esercizio di assunzione  dell'impegno  di
spesa,  per  la  concessione  di  contributi ad altri soggetti aventi
diritto sulla base delle graduatorie approvate.
  8. I finanziamenti di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  del  comma  1
dell'articolo  2  sono  liquidati  dal  dirigente  responsabile della
struttura regionale  competente  con  le  modalita'  stabilite  dalla
Giunta  regionale  nel provvedimento di concessione del finanziamento
medesimo.