Art. 3. Concessione e liquidazione dei contributi 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al comma 2 dell'articolo 2, la Giunta regionale approva le graduatorie, individua gli interventi ammessi a contributo e ne approva il piano di riparto; con il medesimo provvedimento e' precisata l'eventuale ulteriore documentazione da presentare a cura dei soggetti beneficiari. 2. La liquidazione dei contributi di cui al comma 1 e' disposta dal dirigente responsabile della competente struttura regionale con le modalita' stabilite ai commi 3, 4 e 5. 3. Qualora il beneficiario sia soggetto privato, la liquidazione e' subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria di importo pari al contributo concesso. 4. L'erogazione dei contributi prevede: a) un'anticipazione del cinquanta per cento del contributo, liquidata all'atto dell'avvio dell'iniziativa o, nel caso trattasi di lavori, dell'inizio degli stessi, comprovati da idonea documentazione; b) un ulteriore acconto del quaranta per cento, liquidato su presentazione della documentazione attestante l'utilizzazione di almeno i due terzi dell'anticipazione; c) il saldo, liquidato su presentazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute o, nel caso trattasi di lavori, del certificato di regolare esecuzione o di collaudo. 5. Il contributo puo' essere ridotto, in sede di liquidazione a saldo, proporzionalmente alla minore entita' della spesa sostenuta dal beneficiario, rispetto al costo dell'intervento ammesso al finanziamento. 6. Qualora il beneficiario non provveda all'invio della prescritta documentazione entro il termine fissato con la deliberazione di cui al comma 2 dell'articolo 2 ovvero nel termine prescritto per l'inizio dell'attivita' o dei lavori, la revoca del contributo e' disposta entro sessanta giorni dal dirigente responsabile della struttura regionale competente. 7. I fondi resisi disponibili a seguito delle riduzioni di cui al comma 5 e delle revoche di cui al comma 6 sono impiegati dalla Giunta regionale, all'interno dell'esercizio di assunzione dell'impegno di spesa, per la concessione di contributi ad altri soggetti aventi diritto sulla base delle graduatorie approvate. 8. I finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 sono liquidati dal dirigente responsabile della struttura regionale competente con le modalita' stabilite dalla Giunta regionale nel provvedimento di concessione del finanziamento medesimo.