Art. 10.
                    Competenze della commissione
 
  1.  La  commissione  decide  sulle  opposizioni  di  cui al 6 comma
dell'art.  7 e redige, entro 90 giorni dal termine di scadenza per la
presentazione dei ricorsi  avverso  la  graduatoria  provvisoria,  la
graduatoria   definitiva   previa   effettuazione  dei  sorteggi  tra
concorrenti  che  abbiano  conseguito   lo   stesso   punteggio.   La
graduatoria  cosi approvata costituisce provvedimento definitivo. Nel
caso in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini
dell'esame delle opposizioni la commissione  la  richiede  ai  comuni
interessati i quali sono tenuti a provvedere nel termine di 15 giorni
dalla  richiesta.  La graduatoria e' pubblicata all'albo pretorio del
comune e dell'A.T.E.R. competente. Copia della stessa e' inviata alla
regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale  della  Regione
Basilicata.
  2.  Gli  alloggi  sono  assegnati  secondo l'ordine stabilito nella
graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia
per due anni, e, comunque, fino a quando  non  venga  aggiornata  nei
modi previsti dalla presente legge.
  3.  La graduatoria definitiva e' valida per l'assegnazione di tutti
gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione  e
di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli.
  4.  Alla  commissione  di  cui  al presente articolo e' attribuito,
altresi', il compito di accertare il possesso dei requisiti da  parte
degli  assegnatari  degli  alloggi realizzati da cooperative edilizie
finanziate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e  dagli  articoli  55
lettera c) e 68 lettera d) della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
  5. La commissione e', inoltre, competente per l'esame delle domande
per  le  quali  il  comune  ha  chiesto  la  verifica  ai  fini della
riassegnazione di cui al 3 comma dell'art. 15.