Art. 10. Competenze della commissione 1. La commissione decide sulle opposizioni di cui al 6 comma dell'art. 7 e redige, entro 90 giorni dal termine di scadenza per la presentazione dei ricorsi avverso la graduatoria provvisoria, la graduatoria definitiva previa effettuazione dei sorteggi tra concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio. La graduatoria cosi approvata costituisce provvedimento definitivo. Nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriore documentazione ai fini dell'esame delle opposizioni la commissione la richiede ai comuni interessati i quali sono tenuti a provvedere nel termine di 15 giorni dalla richiesta. La graduatoria e' pubblicata all'albo pretorio del comune e dell'A.T.E.R. competente. Copia della stessa e' inviata alla regione per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata. 2. Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni, e, comunque, fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti dalla presente legge. 3. La graduatoria definitiva e' valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli. 4. Alla commissione di cui al presente articolo e' attribuito, altresi', il compito di accertare il possesso dei requisiti da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati da cooperative edilizie finanziate dalla legge 14 febbraio 1963, n. 60 e dagli articoli 55 lettera c) e 68 lettera d) della legge 22 ottobre 1971, n. 865. 5. La commissione e', inoltre, competente per l'esame delle domande per le quali il comune ha chiesto la verifica ai fini della riassegnazione di cui al 3 comma dell'art. 15.