Art. 11. Graduatorie speciali per le assegnazioni 1. Gli appartenenti ai gruppi sociali piu' deboli individuati ai punti a2) a3) e a8) del 3 comma del precedente art. 8 oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente, vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, cosi da rendere piu' agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima, non superiore a mq 60, che saranno ripartiti fra le due categorie sulla base del numero delle relative domande, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati. 2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al punto a4) dell'art. 8 della presente legge ai fini della destinazione priori tana di alloggi collocati al piano terreno nonche' di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384, e successi modifiche ed integrazioni, nonche' sulla base dei relativi provvedimenti di attuazione. 3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nei due precedenti commi e non assegnati, alle categorie speciali cui erano priori tariam ente destinati vengono assegnati secondo la graduatoria generale. 4. La Regione provvede, nell'ambito dei provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui ai successivo art. 18. 5. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 25 della legge 18 agosto 1978, n. 497 e successive modifiche ed integrazioni