Art. 11.
              Graduatorie speciali per le assegnazioni
 
  1. Gli appartenenti ai gruppi sociali piu'  deboli  individuati  ai
punti a2) a3) e a8) del 3 comma del precedente art. 8 oltre ad essere
inseriti  nella  graduatoria  generale  permanente, vengono collocati
d'ufficio in una  graduatoria  speciale  con  il  medesimo  punteggio
ottenuto  nella  graduatoria  generale,  cosi da rendere piu' agevole
l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie
minima, non superiore a mq 60,  che  saranno  ripartiti  fra  le  due
categorie  sulla  base  del numero delle relative domande, garantendo
agli  anziani  una  percentuale  non  inferiore  al 30% degli alloggi
minimi realizzati.
  2. Identica procedura a quella prevista dal primo comma deve essere
seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati di cui al
punto a4) dell'art. 8 della presente legge ai fini della destinazione
priori tana di alloggi collocati al piano terreno nonche' di  alloggi
inseriti  in  edifici  realizzati  con  abbattimento  delle  barriere
architettoniche, secondo quanto disposto dall'art. 12 del decreto del
Presidente della Repubblica  27  aprile  1978,  n.  384,  e  successi
modifiche   ed   integrazioni,   nonche'   sulla  base  dei  relativi
provvedimenti di attuazione.
  3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate  nei
due  precedenti  commi  e  non assegnati, alle categorie speciali cui
erano priori tariam  ente  destinati  vengono  assegnati  secondo  la
graduatoria generale.
  4.   La   Regione   provvede,   nell'ambito  dei  provvedimenti  di
localizzazione  degli  interventi  di   edilizia   sovvenzionata,   a
stabilire  le  quote  minime  di  alloggi  da  realizzare ai fini del
soddisfacimento prioritario  della  domanda  delle  citate  categorie
speciali.  Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva
di cui ai successivo art.  18.
  5. E' fatta salva l'applicazione dell'art. 25 della legge 18 agosto
1978, n. 497 e successive modifiche ed integrazioni