Art. 12. Accertamento dei requisiti 1. Ai fini della decisione sulle opposizioni di cui al 6 comma dell'art. 7 la commissione, nel caso di dubbia interpretabilita' o di inattendibilita' della documentazione, puo' richiedere agli uffici competenti ogni elemento utile ad accertare la reale situazione del concorrente. 2. In particolare, per quanto riguarda il requisito del reddito, quando in base ad elementi obiettivamente accertati ci si trova di fronte a casi in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia palesemente inattendibile, la commissione ha l'obbligo di trasmettere agli uffici finanziari per gli opportuni accertamenti, la relativa documentazione. 3. I concorrenti per i quali gli accertamenti non siano stati definiti entro il termine di cui al 1 comma dell'art. 10 vengono collocati, con nserva, nella posizione di punteggio derivante dalle condizioni risultanti dalla domanda per le quali e' in corso l'accertamento. Tale riserva verra' sciolta al momento della conclusione dell'accertamento. Fino a tale data gli alloggi relativi ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati. Nell'ipotesi che, a seguito della conclusione dell'accertamento, il punteggio risulti diverso da quello come sopra attribuito, i concorrenti vengono inseriti nella graduatoria vigente al momento con il punteggio loro spettante, in coda alla classe di punteggio di appartenenza.