Art. 12.
                     Accertamento dei requisiti
 
  1. Ai fini della decisione sulle opposizioni  di  cui  al  6  comma
dell'art. 7 la commissione, nel caso di dubbia interpretabilita' o di
inattendibilita'  della  documentazione,  puo' richiedere agli uffici
competenti ogni elemento utile ad accertare la reale  situazione  del
concorrente.
  2.  In  particolare,  per quanto riguarda il requisito del reddito,
quando in base ad elementi obiettivamente accertati ci  si  trova  di
fronte  a  casi  in cui il reddito documentato ai fini fiscali appaia
palesemente inattendibile, la commissione ha l'obbligo di trasmettere
agli uffici finanziari per gli opportuni  accertamenti,  la  relativa
documentazione.
  3.  I  concorrenti  per  i  quali  gli accertamenti non siano stati
definiti entro il termine di cui al  1  comma  dell'art.  10  vengono
collocati,  con  nserva, nella posizione di punteggio derivante dalle
condizioni  risultanti  dalla  domanda  per  le  quali  e'  in  corso
l'accertamento.    Tale  riserva  verra'  sciolta  al  momento  della
conclusione dell'accertamento.  Fino a tale data gli alloggi relativi
ai casi controversi non vengono assegnati o consegnati.  Nell'ipotesi
che,  a  seguito  della  conclusione  dell'accertamento, il punteggio
risulti diverso  da  quello  come  sopra  attribuito,  i  concorrenti
vengono   inseriti  nella  graduatoria  vigente  al  momento  con  il
punteggio loro  spettante,  in  coda  alla  classe  di  punteggio  di
appartenenza.