Art. 13. Aggiornamento della graduatoria di assegnazione 1. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi. 2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono aggiornate almeno biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti con le modalita' di cui al precedente art. 4; a tale aggiornamento possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro i quali, gia' collocati in graduatoria abbiano interesse a far valere condizioni piu' favorevoli. 3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a confermare - a pena di cancellazione dalla stessa - ogni quattro anni la domanda di assegnazione, documentando la permanenza dei requisiti e delle condizioni. Di tale obbligo va fatta menzione nei bandi di concorso integrativi. 4. I comuni possono, in caso di mancanza di domande di assegnazione presentate dai richiedenti residenti nel territorio comunale, destinare gli alloggi anche a cittadini residenti nei comuni contermini inseriti utilmente nelle graduatorie per l'assegnazione E.R.P. (ediliza residenziale pubblica) nel comune di residenza. 5. Nell'impossibilita' di assegnare gli alloggi ai sensi del 4 comma, i comuni possono individuare beneficiari provvisori degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. I beneficiari devono, comunque, essere in possesso dei requisiti di cui al 5 comma del successivo art. 33, e ad essi verra' applicato il canone previsto dalla detta norma. 6. Per la presentazione della domanda, la loro istruttoria, la formazione delle graduatorie provvisorie e definitive valgono le disposizioni dei precedenti articoli.