Art. 13.
           Aggiornamento della graduatoria di assegnazione
 
  1.  La  graduatoria  definitiva  conserva  la  sua efficacia fino a
quando non venga aggiornata nei modi previsti nei successivi commi.
  2. Le graduatorie conseguenti ai bandi generali vengono  aggiornate
almeno  biennalmente, mediante bandi di concorso integrativi, indetti
con le modalita' di cui al precedente art. 4;  a  tale  aggiornamento
possono  partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione, sia coloro
i quali, gia' collocati in graduatoria abbiano interesse a far valere
condizioni piu' favorevoli.
  3. I concorrenti collocati in graduatoria sono tenuti a  confermare
- a pena di cancellazione dalla stessa - ogni quattro anni la domanda
di  assegnazione,  documentando  la  permanenza dei requisiti e delle
condizioni. Di tale obbligo va fatta menzione nei bandi  di  concorso
integrativi.
  4. I comuni possono, in caso di mancanza di domande di assegnazione
presentate   dai   richiedenti  residenti  nel  territorio  comunale,
destinare  gli  alloggi  anche  a  cittadini  residenti  nei   comuni
contermini  inseriti  utilmente  nelle graduatorie per l'assegnazione
E.R.P. (ediliza residenziale pubblica) nel comune di residenza.
  5. Nell'impossibilita' di assegnare gli  alloggi  ai  sensi  del  4
comma,  i  comuni  possono  individuare  beneficiari provvisori degli
alloggi di edilizia  residenziale  pubblica.  I  beneficiari  devono,
comunque,  essere  in  possesso  dei  requisiti di cui al 5 comma del
successivo art. 33, e ad essi verra'  applicato  il  canone  previsto
dalla detta norma.
  6.  Per  la  presentazione  della  domanda, la loro istruttoria, la
formazione delle graduatorie  provvisorie  e  definitive  valgono  le
disposizioni dei precedenti articoli.