Art. 14. Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione Prima di procedere all'assegnazione degli alloggi, il comune interessato richiede alla commissione di cui all'art. 9 la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive previsti rispettivamente dal l'art. 3 e dal 3 comma lett. b) dell'art. 8, secondo le disposizioni seguenti. A tal fine il comune provvede a richiedere o acquisire d'ufficio la documentazione atta a verificare, nei confronti dei concorrenti che si trovino collocati in posizione utile in graduatoria l'esistenza e la permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritte. A tal uopo ciascun richiedente dovra' dichiarare, altresi, con atto di notorieta' la non titolarita' da parte di alcun componente il nucleo familiare di altro alloggio di edilizia residenziale pubblica alla data della richiesta documentazione. 2. Non si procede alla verifica delle condizioni soggettive dei concorrenti, pur nell'ipotesi in cui sia intervenuto mutamento delle stesse tra il momento dell'approvazione della graduatoria e quello dell'assegnazione. Deve invece essere sempre verificata la permanenza delle condizioni oggettive che hanno dato luogo ad attribuzione di punteggi. Il requisito di cui alla lettera e) dell'art. 3 della presente legge deve permanere alla data della assegnazione con riferimento al limite vigente a tale data. Per i richiedenti che si sono avvalsi della condizione di cui al 3 comma - lett. a3.2) - dell'art. 8, la commissione dovra' accertare l'avvenuto matrimonio nei termini previsti. 3. Secondo le risultanze acquisite, la commissione modifica la graduatoria definitiva escludendo coloro che non hanno piu' i requisiti prescritti e riducendo i punteggi nell'ipotesi di mutamenti delle condizioni oggettive, fatto salvo il mantenimento del punteggio di cui al 3 comma lett. b2.1) del precedente art. 8. In tale ultima ipotesi, al concorrente la cui posizione di graduatoria viene modificata, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'art. 8. La commissione comunica agli interessati l'esclusione dalla graduatoria o il mutamento della posizione nella stessa. 4. Contro le decisioni della commissione e' ammesso ricorso in opposizione da parte degli interessati, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. La commissione nei successivi quindici giorni comunica ai ricorrenti le decisioni assunte e provvede alla eventuale conseguente variazione della graduatoria, procedendo a nuovo sorteggio tra tutti coloro che risulteranno a pari punteggio. 5. Esaurite le attivita' di cui ai commi che precedono, la commissione restituisce tutta la documentazione al comune competente, con una copia della graduatoria definitiva.