Art. 14.
           Verifica dei requisiti prima dell'assegnazione
 
  Prima  di  procedere  all'assegnazione  degli  alloggi,  il  comune
interessato richiede alla commissione di cui all'art. 9  la  verifica
della  permanenza dei requisiti e delle condizioni oggettive previsti
rispettivamente dal l'art. 3 e dal 3  comma  lett.  b)  dell'art.  8,
secondo  le  disposizioni  seguenti.  A tal fine il comune provvede a
richiedere o acquisire d'ufficio la documentazione atta a verificare,
nei confronti dei concorrenti che si trovino collocati  in  posizione
utile  in  graduatoria  l'esistenza  e  la permanenza dei requisiti e
delle condizioni prescritte.  A tal uopo ciascun  richiedente  dovra'
dichiarare,  altresi,  con  atto  di notorieta' la non titolarita' da
parte di alcun componente il nucleo familiare di  altro  alloggio  di
edilizia    residenziale   pubblica   alla   data   della   richiesta
documentazione.
  2. Non si procede alla verifica  delle  condizioni  soggettive  dei
concorrenti,  pur nell'ipotesi in cui sia intervenuto mutamento delle
stesse tra il momento dell'approvazione della  graduatoria  e  quello
dell'assegnazione. Deve invece essere sempre verificata la permanenza
delle  condizioni  oggettive  che hanno dato luogo ad attribuzione di
punteggi. Il requisito di cui  alla  lettera  e)  dell'art.  3  della
presente  legge  deve  permanere  alla  data  della  assegnazione con
riferimento al limite vigente a tale data.
  Per  i richiedenti che si sono avvalsi della condizione di cui al 3
comma - lett. a3.2) - dell'art. 8, la  commissione  dovra'  accertare
l'avvenuto matrimonio nei termini previsti.
  3.  Secondo  le  risultanze  acquisite,  la commissione modifica la
graduatoria  definitiva  escludendo  coloro  che  non  hanno  piu'  i
requisiti prescritti e riducendo i punteggi nell'ipotesi di mutamenti
delle condizioni oggettive, fatto salvo il mantenimento del punteggio
di  cui  al 3 comma lett. b2.1) del precedente art. 8. In tale ultima
ipotesi,  al  concorrente  la  cui  posizione  di  graduatoria  viene
modificata, si applicheranno le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9
dell'art.    8. La commissione comunica agli interessati l'esclusione
dalla graduatoria o il mutamento della posizione nella stessa.
  4. Contro le decisioni della  commissione  e'  ammesso  ricorso  in
opposizione  da  parte  degli  interessati,  entro  dieci  giorni dal
ricevimento  della  comunicazione.  La  commissione  nei   successivi
quindici  giorni  comunica  ai  ricorrenti  le  decisioni  assunte  e
provvede alla eventuale  conseguente  variazione  della  graduatoria,
procedendo a nuovo sorteggio tra tutti coloro che risulteranno a pari
punteggio.
  5.  Esaurite  le  attivita'  di  cui  ai  commi  che  precedono, la
commissione restituisce tutta la documentazione al comune competente,
con una copia della graduatoria definitiva.