Art. 15.
              Disponibilita' degli alloggi da assegnare
 
  1. Ogni ente proprietario o gestore degli alloggi cui si  applicano
le   disposizioni   della  presente  legge  e'  tenuto  a  comunicare
tempestivamente ai comune territorialmente competente l'elenco  degli
alloggi da assegnare, ivi compresi quelli da destinare alle procedure
di  mobilita'.  Per  gli  alloggi  di nuova costruzione o in corso di
recupero, dovra' essere, altresi,  comunicata  la  data  presunta  di
ultimazione  dei lavori e quella della effettiva disponibilita' degli
alloggi stessi.
  2.  Per  gli  alloggi   che   si   rendono   disponibili   per   la
riassegnazione,  l'ente  gestore  e'  tenuto  a dare comunicazione al
comune della presunta data di rilascio non appena nota  e,  comunque,
non  oltre  dieci giorni dalla data di effettiva disponibilita'. Tale
comunicazione deve essere corredata da una relazione sullo  stato  di
conservazione  e  manutenzione  degli  alloggi  da assegnare. Per gli
alloggi  che  necessitano  di  interventi  prescritti  da  specifiche
disposizioni  di  legge,  l'ente  gestore  comunica al comune il loro
stato di conservazione e manutenzione, i  tempi  e  le  modalita'  di
intervento  nonche',  successivamente,  la  effettiva  disponibilita'
degli alloggi stessi entro dieci giorni dalla data  in  cui  essa  si
verifica.
  3.  Trascorsi  novanta  giorni  dalla  data  di comunicazione della
effettiva disponibilita' degli alloggi il comune, in caso di  mancata
assegnazione   dovuta   a  causa  diversa  dallo  scadente  stato  di
conservazione dell'alloggio accertato  ai  sensi  dellart.  21  della
legge 27 luglio 1978, n. 392, e debitamente documentato, e' tenuto al
pagamento  all'ente  gestore  della  quota  di ammortamento di cui al
primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della  Repubblica
30  dicembre 1972 n. 1035 nonche' degli oneri fiscali sostenuti dallo
stesso ente gestore.