Art. 15. Disponibilita' degli alloggi da assegnare 1. Ogni ente proprietario o gestore degli alloggi cui si applicano le disposizioni della presente legge e' tenuto a comunicare tempestivamente ai comune territorialmente competente l'elenco degli alloggi da assegnare, ivi compresi quelli da destinare alle procedure di mobilita'. Per gli alloggi di nuova costruzione o in corso di recupero, dovra' essere, altresi, comunicata la data presunta di ultimazione dei lavori e quella della effettiva disponibilita' degli alloggi stessi. 2. Per gli alloggi che si rendono disponibili per la riassegnazione, l'ente gestore e' tenuto a dare comunicazione al comune della presunta data di rilascio non appena nota e, comunque, non oltre dieci giorni dalla data di effettiva disponibilita'. Tale comunicazione deve essere corredata da una relazione sullo stato di conservazione e manutenzione degli alloggi da assegnare. Per gli alloggi che necessitano di interventi prescritti da specifiche disposizioni di legge, l'ente gestore comunica al comune il loro stato di conservazione e manutenzione, i tempi e le modalita' di intervento nonche', successivamente, la effettiva disponibilita' degli alloggi stessi entro dieci giorni dalla data in cui essa si verifica. 3. Trascorsi novanta giorni dalla data di comunicazione della effettiva disponibilita' degli alloggi il comune, in caso di mancata assegnazione dovuta a causa diversa dallo scadente stato di conservazione dell'alloggio accertato ai sensi dellart. 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e debitamente documentato, e' tenuto al pagamento all'ente gestore della quota di ammortamento di cui al primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972 n. 1035 nonche' degli oneri fiscali sostenuti dallo stesso ente gestore.