Art. 16.
                Assegnazione e standard dell'alloggio
 
  1.  L'assegnazione  in locazione semplice degli alloggi agli aventi
diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva e' effettuata
dai sindaco del comune territorialmente competente.
  2. Non possono essere assegnati alloggi la  cui  superficie  ecceda
quello  di un alloggio adeguato ai sensi dellart. 3 - 1 comma - lett.
C1 - della presente legge.
  3. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui  sia  presente
una  donna  in  stato  di  gravidanza attestato da certificato medico
rilasciato dalla ASL competente lo standard abitativo e'  individuato
tenendo  conto  di  una persona in piu'. Tale criterio e' esteso alle
situazioni familiari in cui si  siano  verificati  accrescimenti  per
effetto di adozioni.
  4.  Sono  ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche
dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e  degli  assegnatari
interessati  ad eventuali cambi di alloggio non consentano a giudizio
congiunto del comune e dell'ente gestore soluzioni valide ne' ai fini
della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico ne' ai  fini
del  soddisfacimento di domande con pari o piu' grave connotazione di
bisogno.