Art. 16. Assegnazione e standard dell'alloggio 1. L'assegnazione in locazione semplice degli alloggi agli aventi diritto in base all'ordine della graduatoria definitiva e' effettuata dai sindaco del comune territorialmente competente. 2. Non possono essere assegnati alloggi la cui superficie ecceda quello di un alloggio adeguato ai sensi dellart. 3 - 1 comma - lett. C1 - della presente legge. 3. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza attestato da certificato medico rilasciato dalla ASL competente lo standard abitativo e' individuato tenendo conto di una persona in piu'. Tale criterio e' esteso alle situazioni familiari in cui si siano verificati accrescimenti per effetto di adozioni. 4. Sono ammesse assegnazioni in deroga qualora le caratteristiche dei nuclei familiari richiedenti in graduatoria e degli assegnatari interessati ad eventuali cambi di alloggio non consentano a giudizio congiunto del comune e dell'ente gestore soluzioni valide ne' ai fini della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico ne' ai fini del soddisfacimento di domande con pari o piu' grave connotazione di bisogno.