Art. 17.
                   Scelta e consegna degli alloggi
 
  1. Il sindaco entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui
al 5 comma dell'art. 14 emette i decreti di assegnazione informandone
gli aventi diritto con lettera  raccomandata  fissando  d'intesa  con
l'ente gestore il giorno e il luogo per la scelta degli alloggi.
  2.  La  scelta  degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare e'
compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di  precedenza  stabilito
dalla  graduatoria  nel  rispetto  di quanto - previsto al precedente
articolo.
  3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario
o  da  persona  alluopo  delegata  con  atto  avente   sottoscrizione
autenticata.   In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade
dal diritto di scelta.
  4.  I  concorrenti  utilmente  collocati  in  graduatoria   possono
rinunciare  all'assegnazione  soltanto per gravi e documentati motivi
da valutarsi da parte del sindaco del comune competente.
  5. In casi di rinuncia non adeguatamente motivata il sindaco previa
diffida  all'interessato   dichiara   la   decadenza   dello   stesso
dall'assegnazione  dandone  comunicazione  alla  commissione  di  cui
all'art. 9 la quale  provvede  all'esdusione  del  concorrente  della
graduatoria.
  6.  In  caso  di  rinuncia ritenuta giustificata. l'interessato non
perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta  degli  alloggi  che
siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili.
  7.  L'ente  gestore,  sulla  base del provvedimento di assegnazione
emanato  dai  Sindaco  provvede   alla   convocazione   con   lettera
raccomandata  degli  assegnatari  per la stipula del contratto per la
consegna dei regolamenti e per la successiva consegna  dell'alloggio.
L'assegnatario  che previa diffida dell'ente gestore, non sottoscriva
il contratto di locazione e non  provveda  ad  assumere  in  consegna
l'alloggio,  e'  dichiarato  decaduto dall'assegnazione con ordinanza
del Sindaco da emanarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ente
gestore  con  la  conseguente  esclusione  della  graduatoria.   Tale
provvedimento non e' soggetto a graduazione e proroga.
  8.  L'alloggio  deve  essere stabilmente occupato dall'assegnatario
entro trenta giorni e se si tratta di lavoratore emigrato all'estero,
entro sessanta giorni  dalla  consegna  salvo  proroga  concessa  dal
Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il
termine   indicato  comporta  la  decadenza  dell'assegnatario  e  la
definitiva  esclusione  dalla  graduatoria.   La   dichiarazione   di
decadenza  e  pronunciata  dal  sindaco  del  comune  interessato con
propria ordinanza  previo  parere  vincola  te  della  commissione  e
comporta  la risoluzione di diritto dei contratto. Tale provvedimento
e' comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato il  quale
puo'  presentare  deduzioni  scntte e documenti entro 15 giorni dalla
data di comunicazione. Detto  termine  e'  raddoppiato  nei  casi  di
lavoratori emigrati all'estero.
  9. Al provvedimento del sindaco si applica il 12 comma dellart.  11
del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 30 dicembre 1972, n.
1035.