Art. 17. Scelta e consegna degli alloggi 1. Il sindaco entro trenta giorni dal ricevimento degli atti di cui al 5 comma dell'art. 14 emette i decreti di assegnazione informandone gli aventi diritto con lettera raccomandata fissando d'intesa con l'ente gestore il giorno e il luogo per la scelta degli alloggi. 2. La scelta degli alloggi nell'ambito di quelli da assegnare e' compiuta dagli assegnatari secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria nel rispetto di quanto - previsto al precedente articolo. 3. La scelta dell'alloggio deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona alluopo delegata con atto avente sottoscrizione autenticata. In caso di mancata presentazione l'assegnatario decade dal diritto di scelta. 4. I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'assegnazione soltanto per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte del sindaco del comune competente. 5. In casi di rinuncia non adeguatamente motivata il sindaco previa diffida all'interessato dichiara la decadenza dello stesso dall'assegnazione dandone comunicazione alla commissione di cui all'art. 9 la quale provvede all'esdusione del concorrente della graduatoria. 6. In caso di rinuncia ritenuta giustificata. l'interessato non perde il diritto all'assegnazione ed alla scelta degli alloggi che siano successivamente ultimati o comunque si rendano disponibili. 7. L'ente gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione emanato dai Sindaco provvede alla convocazione con lettera raccomandata degli assegnatari per la stipula del contratto per la consegna dei regolamenti e per la successiva consegna dell'alloggio. L'assegnatario che previa diffida dell'ente gestore, non sottoscriva il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio, e' dichiarato decaduto dall'assegnazione con ordinanza del Sindaco da emanarsi entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ente gestore con la conseguente esclusione della graduatoria. Tale provvedimento non e' soggetto a graduazione e proroga. 8. L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario entro trenta giorni e se si tratta di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dalla consegna salvo proroga concessa dal Comune a seguito di motivata istanza. La mancata occupazione entro il termine indicato comporta la decadenza dell'assegnatario e la definitiva esclusione dalla graduatoria. La dichiarazione di decadenza e pronunciata dal sindaco del comune interessato con propria ordinanza previo parere vincola te della commissione e comporta la risoluzione di diritto dei contratto. Tale provvedimento e' comunicato mediante lettera raccomandata all'interessato il quale puo' presentare deduzioni scntte e documenti entro 15 giorni dalla data di comunicazione. Detto termine e' raddoppiato nei casi di lavoratori emigrati all'estero. 9. Al provvedimento del sindaco si applica il 12 comma dellart. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.