Art. 18. Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa 1. La Regione anche su proposta dei comuni interessati puo' riservare prima della pubblicazione del bando di concorso un'aliquota non superiore al 15% degli alloggi da assenare annualmente per ciascun ambito territoriale per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa quali: a) sistemazione di famiglie a seguito di pubbliche calamita'; b) sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di rilascio dell'alloggio per pubblica utilita' a seguito di provvedimenti adottati dalle autorita' competenti; c) sistemazione dei profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981 n. 763; d) sgombero di unita' abitative da recuperare; e) sistemazioni di famiglie di cui al successivo art. 39 - 2 comma - lett. c). 2. Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti di cui all'art. 3. Si avra' riguardo altresi' alle condizioni di cui all'art. 8. 3. Nel caso in cui il beneficiano della riserva sia gia' assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica il redditoda considerare e' quello di cui ai 5 comma dell'art. 33. Nell'ipotesi in cui l'aspirante all'alloggio riservato non abbia requisiti di cui all'art. 3 il sindaco provvedera' ad assegnare allo stesso l'alloggio per un periodo non superiore ad anni 2. 4. Una ulteriore aliquota non superiore al 10% degli alloggi e' riservata su proposta del prefetto agli appartenenti alle forze dell'ordine alle forze armate ed alla polizia penitenziaria. Gli alloggi di cui al presente comma sono assegnati dal comune in regime di concessione provvisoria in deroga ai requisiti prescritti per l'accesso di cui all'art. 3 su designazione nominativa da parte del prefetto. La concessione termina con il trasferimento dell'assegnatario ovvero con la cessazione dello stesso dal servizio attivo salve nella seconda ipotesi, eventuali proroghe concesse per motivate esigenze per un periodo non superiore a 12 mesi. L'ammontare del canone concessorio e' determinato applicando le disposizioni previste dagli artt. 24 e seguenti della presente Legge. Nell'ipotesi di decesso dell'assegnatario per cause di servizio l'alloggio potra' essere assegnato in via definitiva ai coniuge superstite ovvero ad altro componente la famiglia che ne faccia richiesta e che abbia requisiti di cui all'art. 3. 5. Nel caso in cui l'aliquota di cui al comma precedente sia in tutto o in parte non utilizzata la residua disponibilita' si aggiunge alla riserva del 15% di cui al 1 comma. 6. Una ulteriore aliquota non superiore al 5%, puo essere riservata a favore dei lavoratori emigrati su proposta del Comune competente. 7. Per il procedimento di assegnazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli che precedono. 8. La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e' autorizzata dalla regione, su proposta dei comuni nell'ambito dell'aliquota del 15% stabilita al l comma del presente articolo. 9. La proposta dei comuni dovra' tenere conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione dei bandi generali ed integrativi emanati dai comuni stessi. 10. L'aliquota di riserva da destinare ai profughi viene proposta ed autorizzata dopo la formazione della graduatoria speciale dei profughi che vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto nella graduatoria generale e non puo eccedere il 10% degli alloggi compresi nei nuovi programmi d'intervento. Per la definizione della qualita' di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763/1981. 11. Alla scadenza del biennio di cui al 3 comma ove il reddito annuo del nucleo familiare non abbia superato in ciascuno di tali il limite di cui al 5 comma dell'art. 33 della presente legge si applica la disposizione di cui al 2 periodo ditale comma. In caso contrario il sindaco provvedera' ad ordinare il rilascio dell'alloggio ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 33. 12. L'aliquota del 6% degli alloggi di edilizia residenziale pubblica con il minimo di una unita' per ogni intervento e' realizzata con caratteristiche di accessibilita' ai sensi della legge 1 settembre 1989, n. 13 e del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 ed e' riservata a nuclei familiari comprendenti persone con ridotta o impedita capacita' motoria. Qualora le richieste eccedono le disponibilita' potranno essere riservate ai sensi dell'art. 7 dei decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 ulteriori unita' immobiliari negli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati o anche nei piani elevati degli edifici provvisti di impianti di ascensore idonei per handicappati.