Art. 18.
      Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa
 
  1. La  Regione  anche  su  proposta  dei  comuni  interessati  puo'
riservare prima della pubblicazione del bando di concorso un'aliquota
non  superiore  al  15%  degli  alloggi  da  assenare annualmente per
ciascun ambito territoriale per far fronte a  specifiche  documentate
situazioni di emergenza abitativa quali:
   a) sistemazione di famiglie a seguito di pubbliche calamita';
   b)  sistemazione di famiglie colpite da provvedimenti esecutivi di
rilascio  dell'alloggio  per   pubblica   utilita'   a   seguito   di
provvedimenti adottati dalle autorita' competenti;
   c) sistemazione dei profughi di cui alla legge 26 dicembre 1981 n.
763;
   d) sgombero di unita' abitative da recuperare;
   e) sistemazioni di famiglie di cui al successivo art. 39 - 2 comma
- lett. c).
  2.  Anche  per  le  assegnazioni  degli  alloggi  riservati  devono
sussistere i requisiti di cui all'art. 3. Si avra' riguardo  altresi'
alle condizioni di cui all'art. 8.
  3.   Nel  caso  in  cui  il  beneficiano  della  riserva  sia  gia'
assegnatario  di  alloggi  di  edilizia  residenziale   pubblica   il
redditoda  considerare  e'  quello  di  cui  ai 5 comma dell'art. 33.
Nell'ipotesi in cui  l'aspirante  all'alloggio  riservato  non  abbia
requisiti  di cui all'art. 3 il sindaco provvedera' ad assegnare allo
stesso l'alloggio per un periodo non superiore ad anni 2.
  4. Una ulteriore aliquota non superiore al  10%  degli  alloggi  e'
riservata  su  proposta  del  prefetto  agli  appartenenti alle forze
dell'ordine alle forze armate  ed  alla  polizia  penitenziaria.  Gli
alloggi  di cui al presente comma sono assegnati dal comune in regime
di  concessione  provvisoria  in  deroga  ai requisiti prescritti per
l'accesso di cui all'art. 3 su designazione nominativa da  parte  del
prefetto.    La    concessione    termina    con   il   trasferimento
dell'assegnatario ovvero con la cessazione dello stesso dal  servizio
attivo  salve  nella seconda ipotesi, eventuali proroghe concesse per
motivate esigenze per un periodo non superiore a 12 mesi. L'ammontare
del canone concessorio  e'  determinato  applicando  le  disposizioni
previste dagli artt. 24 e seguenti della presente Legge. Nell'ipotesi
di  decesso dell'assegnatario per cause di servizio l'alloggio potra'
essere assegnato in via definitiva ai coniuge  superstite  ovvero  ad
altro  componente  la  famiglia  che  ne faccia richiesta e che abbia
requisiti di cui all'art. 3.
  5. Nel caso in cui l'aliquota di cui al  comma  precedente  sia  in
tutto o in parte non utilizzata la residua disponibilita' si aggiunge
alla riserva del 15% di cui al 1 comma.
  6. Una ulteriore aliquota non superiore al 5%, puo essere riservata
a favore dei lavoratori emigrati su proposta del Comune competente.
  7. Per il procedimento di assegnazione si applicano le disposizioni
di cui agli articoli che precedono.
  8.  La  riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art.
34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763 e' autorizzata dalla regione,
su proposta dei comuni nell'ambito dell'aliquota del 15% stabilita al
l comma del presente articolo.
  9. La proposta dei comuni dovra'  tenere  conto  della  consistenza
delle  domande  in  graduatoria  presentate  dai  profughi in ciascun
ambito di concorso in occasione dei  bandi  generali  ed  integrativi
emanati dai comuni stessi.
  10.  L'aliquota  di riserva da destinare ai profughi viene proposta
ed autorizzata dopo la  formazione  della  graduatoria  speciale  dei
profughi  che  vengono ivi collocati con lo stesso punteggio ottenuto
nella graduatoria generale e non puo eccedere il  10%  degli  alloggi
compresi  nei  nuovi programmi d'intervento. Per la definizione della
qualita' di profugo si richiamano le disposizioni della citata  legge
n. 763/1981.
  11.  Alla  scadenza  del  biennio  di cui al 3 comma ove il reddito
annuo del nucleo familiare non abbia superato in ciascuno di tali  il
limite di cui al 5 comma dell'art. 33 della presente legge si applica
la  disposizione  di cui al 2 periodo ditale comma. In caso contrario
il sindaco provvedera' ad ordinare il rilascio dell'alloggio ai sensi
dell'ottavo comma dell'art. 33.
  12. L'aliquota  del  6%  degli  alloggi  di  edilizia  residenziale
pubblica  con  il  minimo  di  una  unita'  per  ogni  intervento  e'
realizzata con caratteristiche di accessibilita' ai sensi della legge
1 settembre 1989, n. 13 e del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.
236 ed e' riservata  a  nuclei  familiari  comprendenti  persone  con
ridotta  o  impedita capacita' motoria. Qualora le richieste eccedono
le disponibilita' potranno essere riservate ai sensi dell'art. 7  dei
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27  aprile  1978, n. 384
ulteriori unita' immobiliari negli alloggi situati nei piani  terreni
dei  caseggiati  o anche nei piani elevati degli edifici provvisti di
impianti di ascensore idonei per handicappati.