Art. 19. Ampliamento del nucleo familiare ospitalita' temporanea subentro nella domanda e nell'assegnazione 1. Nell'alloggio assegnato possono coabitare le persone di cui al precedente art. 3 - 2 comma. Nell'ipotesi di persone non legate da vincoli di parentela o affinita' le stesse possono coabitare con l'assegnatario qualora siano riscontrabili le finalita' di costituzione di una stabile e duratura convivenza con i caratteri della mutua solidarieta' e dell'assistenza economica ed affettiva. 2. Nell'ipotesi di cui al comma precedente ad eccezione delle ipotesi in cui l'ampliamento del nucleo familiare si verifica per matrimonio convivenza more uxorio o filiazione l'assegnatario deve preventivamente richiedere all'ente gestore l'autorizzazione a far abitare tali persone nell'alloggio. L'autorizzazione sara' concessa dall'ente gestore previa verifica - da parte del medesimo - dei requisiti di cui all'art. 33 2 comma e dell'assenza di morosita'. L'eventuale variazione del canone decorre dal mese successivo alla richiesta di ampliamento se autorizzato dall'ente gestore. 3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare conferisce al nuovo componente autorizzato il diritto di subentro nell'alloggio nel rispetto dell'ordine indicato al 1 comma con relativa applicazione della normativa per la gestione degli alloggi. 4. E' altresi' ammessa previa autorizzazione dell'ente gestore l'ospitalita' temporanea per un periodo non superiore a 6 mesi, prorogabile solo per un ulteriore semestre qualora l'istanza dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze di assistenza a tempo determinato o da altro giustificato motivo da valutarsi da parte dell'ente gestore. Tale ospitalita' a titolo precario non ingenera nessun diritto al subentro e nessuna variazione di carattere gestionale. 5. In caso di decesso dell'aspirante assegnatario o dell'assegnatario subentrano rispettivamente nella domanda e nell'assegnazione i componenti del nucleo familiare come definito al precedente art. 3 - 2 comma - e secondo l'ordine ivi indicato purche' conviventi. 6. In caso di separazione legale di scioglimento del matrimonio di cessazione degli effetti civili dei medesimo l'ente assegnatario e l'ente gestore provvedono rispettivamente all'assegnazione o alla eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi ai provvedimento del giudice o alla volonta' delle stesse parti espressa nel verbale di separazione omologata dal tribunale. 7. Gli enti suddetti si adegueranno alla decisione del tribunale per i minorenni relativa all'affidamento dei figli nelle ipotesi di separazione di fatto dei coniugi e di cessazione della stabile convivenza. 8. Qualora l'assegnatario titolare del contratto di locazione da almeno cinque anni trasferisca la propria dimora in altro alloggio o presso istituzioni o strutture comunitarie di ricovero o di cura possono subentrare ne contratto nei seguente ordine se conviventi: il coniuge; i discendenti in linea retta di 1 grado e in caso di premorienza i discendenti di questi; gli ascendenti in linea retta di 1 grado. L'aspirante assegnatario deve presentare domanda di voltura del contratto nei 60 giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte dell'assegnatario e deve risultare stabilmente residente nell'alloggio da almeno 3 anni. 9. Nei casi previsti dai commi precedenti l'Ente gestore verifica al momento della successione nell'assegnazione o della richiesta di voltura del contratto che il subentrante e gli altri componenti il nucleo familiare siano in possesso dei requisiti prescritti dal 1 comma - lettere a) - b) - c) - d) ed f) - dellart. 3 e che il nuovo nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non superiore a quello indicato al 5 comma dell'art. 33 della presente legge.