Art. 19.
       Ampliamento del nucleo familiare ospitalita' temporanea
             subentro nella domanda e nell'assegnazione
 
  1.  Nell'alloggio  assegnato possono coabitare le persone di cui al
precedente art. 3 - 2 comma. Nell'ipotesi di persone  non  legate  da
vincoli  di  parentela  o  affinita'  le stesse possono coabitare con
l'assegnatario  qualora   siano   riscontrabili   le   finalita'   di
costituzione  di  una  stabile  e duratura convivenza con i caratteri
della mutua solidarieta' e dell'assistenza economica ed affettiva.
  2. Nell'ipotesi di cui  al  comma  precedente  ad  eccezione  delle
ipotesi  in  cui  l'ampliamento  del nucleo familiare si verifica per
matrimonio convivenza more uxorio o  filiazione  l'assegnatario  deve
preventivamente  richiedere  all'ente  gestore l'autorizzazione a far
abitare tali persone nell'alloggio. L'autorizzazione  sara'  concessa
dall'ente  gestore  previa  verifica  -  da  parte del medesimo - dei
requisiti di cui all'art.  33 2 comma e  dell'assenza  di  morosita'.
L'eventuale  variazione  del  canone decorre dal mese successivo alla
richiesta di ampliamento se autorizzato dall'ente gestore.
  3. L'ampliamento stabile del nucleo familiare conferisce  al  nuovo
componente  autorizzato  il  diritto  di  subentro  nell'alloggio nel
rispetto dell'ordine indicato al 1 comma  con  relativa  applicazione
della normativa per la gestione degli alloggi.
  4.  E'  altresi'  ammessa  previa  autorizzazione dell'ente gestore
l'ospitalita' temporanea per un  periodo  non  superiore  a  6  mesi,
prorogabile   solo   per  un  ulteriore  semestre  qualora  l'istanza
dell'assegnatario scaturisca da obiettive esigenze  di  assistenza  a
tempo  determinato  o  da  altro  giustificato motivo da valutarsi da
parte dell'ente gestore.   Tale ospitalita'  a  titolo  precario  non
ingenera nessun diritto al subentro e nessuna variazione di carattere
gestionale.
  5.    In    caso   di   decesso   dell'aspirante   assegnatario   o
dell'assegnatario  subentrano   rispettivamente   nella   domanda   e
nell'assegnazione  i componenti del nucleo familiare come definito al
precedente art. 3 - 2 comma - e secondo l'ordine ivi indicato purche'
conviventi.
  6. In caso di separazione legale di scioglimento del matrimonio  di
cessazione  degli  effetti  civili dei medesimo l'ente assegnatario e
l'ente gestore provvedono  rispettivamente  all'assegnazione  o  alla
eventuale   voltura  del  contratto  di  locazione  uniformandosi  ai
provvedimento del giudice o alla volonta' delle stesse parti espressa
nel verbale di separazione omologata dal tribunale.
  7. Gli enti suddetti si adegueranno alla  decisione  del  tribunale
per  i  minorenni relativa all'affidamento dei figli nelle ipotesi di
separazione di fatto  dei  coniugi  e  di  cessazione  della  stabile
convivenza.
  8.  Qualora  l'assegnatario  titolare del contratto di locazione da
almeno cinque anni trasferisca la propria dimora in altro alloggio  o
presso  istituzioni  o  strutture  comunitarie  di ricovero o di cura
possono subentrare ne contratto nei seguente ordine se conviventi:
   il coniuge;
   i discendenti in linea retta di 1 grado e in caso di premorienza i
discendenti di questi;
   gli ascendenti in linea retta di 1 grado.
  L'aspirante  assegnatario  deve  presentare  domanda di voltura del
contratto nei 60 giorni successivi al rilascio dell'alloggio da parte
dell'assegnatario   e   deve    risultare    stabilmente    residente
nell'alloggio da almeno 3 anni.
  9.  Nei  casi previsti dai commi precedenti l'Ente gestore verifica
al momento della successione nell'assegnazione o della  richiesta  di
voltura  del  contratto  che il subentrante e gli altri componenti il
nucleo familiare siano in possesso dei  requisiti  prescritti  dal  1
comma  -  lettere a) - b) - c) - d) ed f) - dellart. 3 e che il nuovo
nucleo familiare abbia un reddito annuo complessivo non  superiore  a
quello indicato al 5 comma dell'art. 33 della presente legge.